Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48007 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48007 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 23 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 35-bis Ord.pen., avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, in data 20 aprile 2022, ha rigettato il reclamo contro la sanzione disciplinare a lui irrogata in data 29 novembre 2021, per la omessa presentazione dei motivi nel termine di legge.
Secondo il Tribunale tali motivi non potevano essere individuati in quelli presentati nel procedimento n. 2048/2022 SIUS, perché espressamente relativi solo a quel procedimento, avente un oggetto solo parzialmente coincidente, né potevano essere estesi al presente reclamo i motivi addotti di fronte al giudice di primo grado, dovendo l’impugnazione essere motivata in relazione a vizi della decisione di questo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 69, comma 6, e 35-bis Ord.pen., e 678 cpp.
La declaratoria di inammissibilità non è consentita per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 666, comma 2, cod.proc.pen., e il Tribunale ha il dovere di procedere anche d’ufficio per le materie di propria competenza, e di vigilare sul potere disciplinare per cui, una volta verbalizzate le richieste d’udienza del difensore, essendo informato delle questioni poste dall’istante, avrebbe dovuto verificare d’ufficio le condizioni della sua detenzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 81 d.P.R. n. 230/2000. La procedura applicata dal direttore della RAGIONE_SOCIALE non è stata corretta, con violazione del suo diritto di difesa.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 230/2000 n. 16 e dell’art. 38, comma 1, ord. pen., e del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari. Il provvedimento disciplinare applicato ha violato il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari, per cui deve essere dichiarato nullo
Con una successiva memoria, unica per tre ricorsi, il ricorrente ha eccepito la nullità dell’avviso di fissazione udienza a lui notificato, per l’omessa indicazione, in ciascuno di essi, del provvedimento impugnato. A suo parere tale omissione pregiudica i suoi diritti difensivi, non potendo egli distinguere quale sia il ricorso trattato. Con la medesima memoria ha poi contestato la prospettata
inammissibilità dei ricorsi stessi, negando di avere prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le relative richieste, e di avere prospettato motivi contenenti enuncianti in contrasto con le norme e la giurisprudenza di legittimità
Il ricorso è manifestamente infondato e inammissibile, in quanto contrasta con le norme relative alle impugnazioni.
4.1. In primo luogo deve essere esclusa la nullità eccepita con la memoria difensiva. La fissazione riguarda tre distinti ricorsi presentati avverso le declaratorie di inammissibilità pronunciate dal Tribunale di sorveglianza per l’unica e identica ragione della omessa presentazione dei motivi di reclamo. I ricorsi contengono, pertanto, identici motivi, del tutto sovrapponibili tra loro, rendendo così non comprensibile l’affermazione che la mancata conoscenza del numero di registro del singolo ricorso avrebbe limitato i diritti difensivi. Peraltro il ricorrente avrebbe potuto, se lo avesse ritenuto necessario, chiedere alla cancelleria dei specificare tale numero, identificando così con precisione ogni singolo ricorso.
4.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto propone una interpretazione delle norme citate che non rispetta il loro contenuto. Il ricorrente non nega la mancata presentazione dei motivi del proprio reclamo, ma afferma che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto procedere d’ufficio a verificare la fondatezza del reclamo originario, già respinto dal Magistrato di sorveglianza.
L’art. 666, comma 2, cod.proc.pen., richiamato dall’art. 35-bis Ord. pen. ed applicabile, pertanto, anche alla procedura di sorveglianza, e l’art. 678 cod.proc.pen., stabiliscono però che gli organi giudiziari procedono su istanza di parte, ed è un principio generale dell’ordinamento, stabilito dall’art. 581 cod.proc.pen., che le impugnazioni debbano contenere, a pena di inammissibilità, una enunciazione specifica anche dei loro motivi. Questa Corte ha ribadito tale interpretazione, stabilendo che «In tema di provvedimenti disciplinari a carico dei detenuti, il reclamo giurisdizionale ha natura di impugnazione e deve essere corredato da motivi specifici che consentano l’emersione dei profili di illegittimità dell’atto censurato» (Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021, Rv. 281444).
Il Tribunale di sorveglianza ha quindi proceduto correttamente nel dichiarare il reclamo inammissibile, né avrebbe dovuto valutare d’ufficio la fondatezza delle questioni poste originariamente dal reclamante, non avendo tale potere, bensì essendo stato chiamato solo a valutare la correttezza o meno del provvedimento impugnato.
4.3. I successivi motivi di impugnazione sono manifestamente inammissibili, in quanto il ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una valutazione nel merito del provvedimento originario, che non ha mai correttamente impugnato, o addirittura una valutazione circa la correttezza della procedura applicata dalla RAGIONE_SOCIALE nel disporre a suo carico un procedimento disciplinare.
Tali questioni sono di competenza della magistratura di sorveglianza, e non possono essere sollevate di fronte a questa Corte omettendo il vaglio dei giudici competenti. La Corte di cassazione, infatti, è competente a valutare la correttezza e legittimità dei provvedimenti giudiziari impugnati, ed esula dai suoi poteri la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento di quella decisione. Il giudizio di legittimità può e deve riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo seguito dal giudice che ha emesso il provvedimento sottoposto ad impugnazione, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
Questa Corte è quindi tenuta esclusivamente a valutare la correttezza del provvedimento impugnato, alla luce del primo motivo di ricorso, ed i successivi motivi devono essere dichiarati inammissibili.
L’intero ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH