Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16465 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME COGNOME che ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 13 maggio 2024 dichiarava l’inammissibilità dell’istanza presentata dal detenuto NOME COGNOME per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di trasferimento presso altra struttura.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto lamentando con l’unico motivo violazione degli artt. 24 Cost, 666, 667 cod. proc. pen. e 35 bis L. 354/75.
Il provvedimento impugnato Ł stato emesso de plano in assenza di contraddittorio dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in difetto dei presupposti normativi che lo consentissero; il decreto, inoltre, non Ł chiaro, non specificando l’oggetto della domanda.
Da ultimo, citava il ricorrente il principio della perpetuatio jurisdictionis che tiene ferma la competenza determinatasi al momento della domanda indipendentemente dal trasferimento del detenuto.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME COGNOME depositava requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del
R.G.N. 5325/2025
magistrato di sorveglianza Ł riconducile al “genus” dell’impugnazione, sicchØ la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., Ł di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281896 01)
In tema di procedimento di sorveglianza, Ł affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 01).
L’impugnato provvedimento Ł una declaratoria di inammissibilità emessa de plano, secondo la procedura semplificata di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. dal Presidente del Tribunale di sorveglianza a fronte di reclamo su decisione su reclamo e dunque a fronte di un provvedimento che ha le caratteristiche dell’impugnazione e che, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile secondo detta richiamata procedura semplificata, ma rientra in uno dei casi tassativi di cui all’art.591 cod. proc. pen.
La conseguenza diretta Ł che la competenza a dichiarare detta inammissibilità Ł dell’organo collegiale, quale giudice dell’impugnazione.
2. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, ricorrendo uno dei casi di cui all’art. 620 lett. d) cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge e gli atti trasmessi al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Torino
Così deciso il 08/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME