Inammissibilità per tardività: il rigore dei termini nel ricorso
L’inammissibilità per tardività rappresenta uno dei pilastri della stabilità processuale nel sistema penale italiano. Quando un atto di impugnazione viene depositato oltre i termini stabiliti dal legislatore, il diritto della parte a veder riesaminato il proprio caso decade irrimediabilmente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo tema, sottolineando come la precisione nel calcolo dei giorni sia fondamentale per l’accesso alla giustizia.
Il caso e la contestazione dei termini
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro un’ordinanza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione delle norme processuali relative al calcolo dei tempi per l’impugnazione. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nell’individuare la data di decorrenza del termine, portando a una ingiusta dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha spostato il focus sulla realtà oggettiva del deposito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato minuziosamente le date. Sebbene sia stato riconosciuto un errore formale da parte della Corte d’Appello nella determinazione della decorrenza, tale errore non ha salvato il ricorrente. Partendo dalla data corretta (1 settembre), il termine ultimo per l’impugnazione scadeva il 16 ottobre. Il deposito, avvenuto il 17 ottobre, è risultato dunque tardivo di un solo giorno. Questa minima discrepanza è stata sufficiente a confermare l’inammissibilità per tardività.
Implicazioni della sanzione pecuniaria
Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa misura, supportata dalla giurisprudenza costituzionale, mira a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 585 c.p.p. La natura perentoria dei termini processuali non ammette deroghe, nemmeno in presenza di errori di calcolo del giudice precedente, qualora il deposito risulti comunque fuori tempo massimo rispetto alla norma di legge. La certezza del diritto impone che, una volta spirato il termine, il provvedimento diventi definitivo. Il ritardo, anche se di ventiquattr’ore, preclude qualsiasi valutazione sui motivi di merito esposti nel ricorso, rendendo l’atto giuridicamente inesistente ai fini della prosecuzione del giudizio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la tempestività è un requisito di ammissibilità insuperabile. Non basta avere ragioni giuridiche valide se queste non vengono presentate entro i confini temporali stabiliti dal codice di procedura penale. L’inammissibilità per tardività funge da sanzione per la negligenza processuale e garantisce che i processi non si protraggano indefinitamente. Per i professionisti e i cittadini, questo provvedimento serve da monito sulla necessità di un monitoraggio costante e rigoroso delle scadenze, poiché il sistema non concede margini di tolleranza per i depositi tardivi.
Cosa succede se deposito un ricorso con un solo giorno di ritardo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività. La Corte non esaminerà i motivi del ricorso, indipendentemente dalla loro fondatezza, poiché il termine è perentorio.
Come si calcola correttamente il termine per l’impugnazione?
Il termine si calcola secondo le regole dell’articolo 585 c.p.p., partendo dalla data di decorrenza specifica per il tipo di provvedimento, come la notifica o la lettura in udienza.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48933 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48933 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
/. Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quant depositato oltre il termine di cui all’art. 585, commi 1 e 2 lett. C).
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazion delle predette norme processuali, è manifestamente infondato; in particolare, va rilevato che, pur se è errata la data di decorrenza del termine calcolata dalla Corte d’Appello, comunque il ricorso risulta tardivo perché depositato il 17 e non il 16/10/2022, giorno ultimo per l’impugnazione partendo dalla data esatta del 01/09/2022.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2023.