Inammissibilità per Rinuncia: Quando Ritirare l’Appello Costa Caro
Nel complesso iter del processo penale, la decisione di impugnare un provvedimento è un diritto fondamentale. Tuttavia, cosa accade se, dopo aver presentato un ricorso, si decide di fare un passo indietro? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 26578/2025) fa luce sulle conseguenze economiche di tale scelta, confermando che l’inammissibilità per rinuncia comporta precise responsabilità per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, di ottenere una sostituzione della misura. Tale richiesta veniva respinta sia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, sia, in sede di appello, dal Tribunale di Lecce.
Contro quest’ultima decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso nel merito, accadeva un fatto decisivo: il difensore, in nome e per conto del suo assistito, presentava una formale rinuncia all’impugnazione.
La Rinuncia e la Dichiarazione di Inammissibilità per Rinuncia
A seguito della rinuncia, sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte, sia lo stesso difensore del ricorrente, hanno concordemente chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile. La Suprema Corte, prendendo atto della volontà espressa dal ricorrente, non ha potuto fare altro che accogliere tale richiesta.
L’atto di rinuncia, infatti, priva la Corte della possibilità di entrare nel merito della questione. Il processo si arresta su un piano puramente procedurale, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni
Il punto cruciale della sentenza risiede nella spiegazione delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha richiamato l’articolo 616 del Codice di procedura penale, una norma che disciplina le conseguenze economiche della soccombenza in sede di legittimità.
I giudici hanno sottolineato che tale articolo non opera alcuna distinzione tra le diverse cause che possono portare a una pronuncia di inammissibilità. Che il ricorso sia viziato da un errore tecnico, che sia stato presentato fuori termine, o che, come in questo caso, sia stato oggetto di una rinuncia volontaria, il risultato non cambia. La legge prevede una conseguenza standard: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre alle spese, la norma prevede l’obbligo di versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni avventate o dilatorie. La rinuncia, pur essendo un atto volontario e legittimo, rientra in questo meccanismo e non esonera il ricorrente da tali obblighi.
Le Conclusioni
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio fondamentale: la rinuncia a un’impugnazione è un atto che chiude il procedimento, ma non è privo di effetti. Essa si configura come una delle cause di inammissibilità previste dalla legge, attivando le conseguenti sanzioni pecuniarie. Ciò serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente non solo la presentazione di un ricorso, ma anche la sua eventuale successiva ritrattazione.
Se un imputato rinuncia al ricorso in Cassazione, cosa decide la Corte?
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito.
La rinuncia all’impugnazione comporta delle conseguenze economiche per chi la effettua?
Sì. Secondo la sentenza, la rinuncia è una causa di inammissibilità che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Qual è il fondamento normativo per la condanna alle spese in caso di inammissibilità per rinuncia?
Il fondamento è l’articolo 616 del Codice di procedura penale, il quale non distingue tra le varie cause di inammissibilità e prevede la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in tutte le ipotesi, inclusa quella della rinuncia all’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26578 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ceglie Messapica il 20/12/1975
avverso la ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile per rinuncia;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che, stante la rinuncia all’impugnazione, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 marzo 2025, che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari per il delitto cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessata, denunciando i motivi di annullamento, di seguito
sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore.
Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.
d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07/2025.