Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6821 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6821 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale di Milano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo rinviarsi la decisione in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da Sez 1, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; con ord. n. 30071 del 01/07/2025.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 03/10/2025, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, eseguito in data 23/09/2025.
Avverso la ordinanza del Tribunale di Milano propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606 , comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 87 -bis d.lgs. 150/2022 e 309, 324 cod. proc. pen.
Al riguardo il ricorrente, dopo aver premesso che la richiesta di riesame è stata trasmessa a mezzo pec all’indirizzo istituzionale ‘EMAIL‘, censura la interpretazione adottata dal Tribunale che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione sul presupposto che l’indirizzo di destinazione non corrispondesse a quello individuato dal D.G.S.I.A. ai sensi dell’art. 87 -bis d.lgs. 150/2022 – siccome contrastante con il principio di ragionevole affidamento e con l’ orientamento espresso da ultimo da Sez. 2, ord. n. 2284/2025.
A tal fine, rileva che la trasmissione a mezzo pec del ricorso è avvenuta ad indirizzo pubblicato sul sito del Tribunale di Milano come riferibile alla Sezione del riesame e che è stato raggiunto lo scopo legale della comunicazione.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, dell’art. 6 CEDU nonché ‘profili di contrasto con la Riforma Cartabia (art. 87 -bis D.Lgs. 150/2022) ‘.
Al riguardo, rileva il ricorrente come la sanzione della inammissibilità, in assenza di concreta lesione del diritto di difesa o di ostacolo alla trattazione del procedimento, sia sproporzionata e irragionevole, in contrasto con l’art. 3 Cost . e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Vieppiù deduce il ricorrente come la ratio della riforma attuata con d.lgs 150/2022 sia quella di semplificare e digitalizzare le comunicazioni e non già di introdurre nuove cause di inammissibilità formale.
Con diversa argomentazione deduce violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU , che tutela il diritto di accesso al giudice e vieta l’ applicazione di formalismi eccessivi, richiamando al riguardo giurisprudenza della Corte EDU.
Insta pertanto per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Infondato risulta il primo motivo.
Come è dato evincere dal rapporto di trasmissione, la richiesta di riesame è stata trasmessa dal difensore, a mezzo pec, all’indirizzo istituzionale ‘EMAIL‘, indirizzo riferibile alla Sezione del riesame ma non corrispondente a quello individuato dal D.G.S.I.A. ai sensi dell’art. 87 -bis d.lgs. 150/2022. L’attestazione di ‘pervenuto’ risulta poi apposta
dal funzionario di cancelleria sulla copia cartacea della richiesta di riesame, ottenuta dalla stampa dell’atto telematico .
Correttamente, dunque, a parere del Collegio, il Tribunale di Milano ha ritenuto la inammissibilità del ricorso rilevando come dal rapporto di trasmissione l’atto risulti trasmesso a indirizzo di posta elettronica certificata (‘riesame.tr ibunale.milano ‘) diverso da quello (‘EMAILtribunale.milano’) indicato dal D.G.S.I.A., secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria di cui all’art. 87 -bis , comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
2.1. Al riguardo si rileva che con l’art. 87 -bis d.lgs. n. 150 del 2022 sono state regolate, in via transitoria, in attesa della piena attuazione del processo penale telematico, la trasmissione e le comunicazioni di atti e che, in particolare, i n tema di impugnazioni, e segnatamente con riferimento all’appello e al riesame cautelari, il quadro normativo attuale è caratterizzato dalla coesistenza del regime transitorio delineato dall’art. 87 -bis citato con le disposizioni contenute nei decreti ministeriali n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024.
In particolare, l’art. 1, comma 3, d.m. n. 206 del 2024 ha fatto salva, sino al 31 dicembre 2025, la possibilità di depositare con modalità non telematiche, e dunque anche via pec, atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio; dopo tale data, la trasmissione via pec cesserà di essere utilizzabile anche per le impugnazioni cautelari, lasciando spazio al modello telematico integrale delineato dall’art. 111 -bis cod. proc. pen.
L’art. 87 -bis , comma 7, d.lgs. 150/2022, applicabile al caso di specie in ragione della scelta operata, di trasmissione via pec della istanza di riesame, prevede che «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello».
Con ordinanza Sez. 1, n. 33741 del 09/10/2025, ric. Messina, questa Corte, trovatasi a decidere, in fattispecie sovrapponibile a quella in oggetto, della
legittimità della dichiarazione di inammissibilità di istanza di riesame trasmessa a mezzo pec ad indirizzo di posta elettronica certificata riferibile al medesimo ufficio deputato a riceverla, ma non inserito nell’elenco D .G.S.I.A., preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite al fine di dare risposta al quesito «Se, nel sistema dell’art. 87 -bis c. 7 d. lgs. 150/2022, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del RAGIONE_SOCIALE D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione».
Dalla disamina effettuata nella ordinanza citata è emerso che il contrasto interpretativo si è articolato, con alcune distinzioni, sostanzialmente attorno a due impostazioni: una, più rigorosa, fondata sul dato letterale della norma, che individua tassativamente le ipotesi di inammissibilità e impone il rispetto delle modalità di deposito telematico, e un ‘altra , orientata alla funzione dell’atto e al principio del raggiungimento dello scopo.
Orbene, per come emerge dalla informazione provvisoria n. 19 del l’11 dicembre 2025, le Sezioni Unite hanno fornito risposta negativa al quesito posto, « ferma restando l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell’elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività ».
La soluzione interpretativa adottata è dunque nel senso della inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco , sebbene riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, temperata dalla eccezione espressa, in cui il raggiungimento dello scopo può assumere rilievo solo nel solco del percorso telematico tracciato dal legislatore, in modo che sia comunque assicurata, da parte della cancelleria deputata, la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici dell’impugnazione di cui al comma 3 dell’art. 87 -bis , d.lgs. n. 150 del 2022.
2.2. Applicando il superiore principio alla fattispecie concreta, è stata pertanto correttamente ritenuta verificatasi la causa di inammissibilità (a seguito della trasmissione del ricorso a mezzo pec ad indirizzo diverso da quello individuato dal D.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, benché riferito al medesimo ufficio competente a
riceverla) e non sussistente la eccezione (successivo tempestivo inoltro con medesima modalità di posta elettronica all’indirizzo corretto ).
2.3. Non rilevante, nel caso di specie, risulta invece la questione di legittimità costituzionale (in ragione della quale il Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rinvio in attesa della pronuncia) pendente con riferimento all’art 87 -bis d.lgs. 150/2022, sollevata da Sez. 1. n. 30071 del 1/07/2025, COGNOME: nel caso sottoposto all’esame nella ordinanza di rimessione, invero, veniva in rilievo la dichiarazione di inammissibilità del reclamo di cui all’ art. 69 -bis l. 354/1975, siccome proposto ad indirizzo pec riferibile a ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, dunque una fattispecie diversa ed una diversa causa di inammissibilità.
I superiori rilievi risultano assorbenti anche del secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, deve anche rilevarsi che non è consentito il motivo di ricorso nella parte in cui deduce la violazione di disposizioni della Costituzione o della Convenzione EDU, posto che l’inosservanza in parola, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta, ed analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME