Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41213 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 10 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto del 20 giugno 2023 con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1.1. Va premesso che, con decreto del 18 maggio 2023, era stato chiesto al COGNOME di depositare dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2022 o, in mancanza, di autocertificare quanto richiesto. Nell’atto di opposizione il ricorrente, che era detenuto, deduceva di avere trasmesso la documentazione integrativa tramite l’Ufficio Matricola della Casa circondariale che, tuttavia, non veniva rinvenuta presso la cancelleria motivo per il quale, il difensore inviava l’integrazione a mezzo pec con sottoscrizione digitale. Il Tribunale, rilevato che da ricerche presso la cancelleria, la documentazione trasmessa dall’Ufficio Matricola non era rinvenuta e che la dichiarazione trasmessa via pec dal difensore “è priva della dichiarazione di autentica” da parte dello stesso, dichiarava inammissibile l’istanza.
1.2.11 Tribunale di sorveglianza, in sede di opposizione, benché la difesa avesse addotto la presenza dell’autentica del difensore stante la firma digitale apposta all’integrazione inviata a mezzo EMAIL e, comunque, la non obbligatorietà dell’autentica, senza entrare nel merito della vicenda, ritenendo il rimedio di cui all’art. 99 d.P.R. n. 155/2002 ammissibile solo avverso le decisioni di rigetto delle istanze di ammissione al beneficio e non anche in relazione alle declaratorie di inammissibilità delle stesse, dichiarava inammissibile l’opposizione, argomentando che sarebbe sempre fatta salva la possibilità di riproporre l’istanza di ammissione adeguatamente formulata e documentata.
2.- Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge. Si contesta, in particolare, l’interpretazione data dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila agli artt. 97 e 99 d.P.R. 155/2002 secondo cui il ricorso in opposizione sarebbe consentito solo in caso di rigetto dell’istanza. Rileva, innanzitutto, la difesa che il Tribunale ha errat con riferimento al provvedimento adottato in forma di sentenza piuttosto che di ordinanza come previsto dall’art. 99 d.P.R citato. Deduce, inoltre, che la giurisprudenza citata nel provvedimento (Sez. 4 n. 29458 del 30/9/2020), nulla dice in merito alla possibilità di esperire il rimedio di cui all’art. 99, nel caso in l’istanza di ammissione venga dichiarata inammissibile e si limita a dichiarare inammissibile il ricorso proposto, chiarendo che l’inammissibilità non impedisce la ripresentazione dell’istanza. Assume la difesa che l’art. 97 del d.P.R. 155/2002
equipara il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio (“nega”) alla inammissibilità e che l’art. 99 T.U. chiarisce che, contro il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso entro venti giorni dalla notizia ai sensi dell’art. 97 davanti Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. La norma sopra richiamata non opera alcuna differenziazione tra il rigetto e l’inammissibilità dell’istanza d ammissione con la conseguenza che l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio può essere impugnata ai sensi dell’art. 99 T.U. Ciò a maggior ragione ove si consideri che l’istanza di ammissione al patrocinio non poteva essere riproposta essendosi ormai concluso il procedimento.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene dichiarata inammissibile può essere impugNOME, ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, con ricorso al Presidente del Tribunale al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, al pari del provvedimento di rigetto”. Se, invero, dal punto di vista letterale non sembra sussistere coincidenza fra i provvedimenti che possono essere adottati dal magistrato al quale viene proposta l’istanza e quelli che possono formare oggetto di ricorso (l’art. 97 stabilisce che il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l’ammissione al patrocinio mentre l’art. 99 sancisce che avverso il provvedimento con cui il magistrato rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso), “L’apparente discrasia deve, ad avviso del collegio, risolversi nel senso che anche il provvedimento di inammissibilità può formare oggetto di ricorso ex art. 99 d.P.R.115/2002. Rilevano in tal senso, in primo luogo, il fatto che il provvedimento di inammissibilità, al pari di quello d rigetto e accoglimento, deve essere motivato e comunicato al soggetto istanté e soprattutto un argomento di ordine sistematico collegato alla necessità di non creare un irragionevole vuoto di tutela nelle ipotesi in cui il decreto d inammissibilità sia illegittimo. Se è vero, infatti, che l’istanza dichiara inammissibile può sempre essere riproposta al giudice competente (in quanto la dichiarazione di inammissibilità non risolve una questione relativa alla esistenza
del diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si limita ad indicare un adempimento necessario che non era stato adempiuto), è altrettanto vero che in tali casi l’ammissione al patrocinio decorrerebbe dalla data di presentazione della nuova istanza, con la conseguenza che l’eventuale attività difensiva già espletata non sarebbe liquidabile; attraverso l’impugnazione del provvedimento di inammissibilità, nel caso di accoglimento, invece gli effetti della ammissione decorrono dalla prima istanza con la conseguenza che tutta l’attività difensiva posta in essere nel frattempo potrà essere oggetto di liquidazione” (Sez. 4, n. 29384 del 26/05/2022).
Quanto sopra detto vale a maggior ragione nel caso in esame, ove si consideri che il procedimento era stato già definito, dunque, non era dato all’imputato di potere riproporre quell’istanza in relazione alla quale, peraltro, posto che l’integrazione inviata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa circondariale presso la quale il COGNOME era detenuto, non era stata rintracciata in cancelleria, il difensore, tramite EMAIL, dunque con firma digitale, aveva trasmesso la medesima documentazione integrativa che era stata ritenuta priva, benché non richiesto, di sottoscrizione per autentica.
Con il provvedimento impugNOME, senza entrare nel merito della vicenda, è stata ritenuta l’inammissibilità dell’istanza e ciò, peraltro, senza tenere conto del fatto che il procedimento di opposizione non è regolato dalle preclusioni e dalle decadenze proprie del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale (nel caso in esame, peraltro, già avvenuta). Questa Corte in proposito ha avuto modo di affermare che anche ove la documentazione sia mancante o insufficiente è consentita l’acquisizione anche in un momento successivo alla presentazione (si veda l’art. 94 terzo comma d.P.R. 115/2002) e che rimane che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione tardiva (cfr. sez.IV, 28.10.2008 n.43312).
Invero stante l’effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto/inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era primario compito del giudice della opposizione procedere all’esame dell’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (sez.IV 8.8.2008 n.33125), ben potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge.
In ragione di quanto precede, il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Presidente del Tribunale di sorveglianza competente per territorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Deciso in data 11 settembre 2024