Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32256 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/11/1980 avverso l’ordinanza del 31/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l’opposizione/reclamo proposto in data 28 marzo 2025 nell’interesse di COGNOME NOME, avverso la prescrizione di cui al punto 6) dell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza il 5.3.2025, con cui Ł stata disposta la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale del condannato, ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
2.Avverso il decreto di inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo la difesa ha evidenziato che il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione «già rilevata nell’ordinanza del TS del 5 marzo 2025». Ciò precisato, la difesa ha rappresentato che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 5 marzo 2025 ha stabilito al punto 6 delle prescrizioni l’obbligo per il ricorrente ammesso a svolgere attività di ristorazione – di far ritorno presso la propria abitazione alle ore 21, con ciò mostrando una motivazione contraddittoria con la prima parte del provvedimentolì dove si fa riferimento alla lecita attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente ( che non Ł stata vietata dal Tribunale di Sorveglianza), attività che nella stagione estiva si svolge in un orario che va dalle ore ventuno in poi e fino alle tre del mattino. Pertanto, il ricorrente ha dedotto che la dichiarazione di inammissibilità del 31 marzo 2025 ed il punto 6 della prescrizione del provvedimento sarebbero illogici e contraddittori, e, inoltre, non si comprenderebbe per quale motivo la contestazione sarebbe inammissibile.
2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. La difesa, in particolare, ha
eccepito che il principio di sinteticità non può spingersi al punto di rendere il provvedimento immotivato atteso che il Magistrato di sorveglianza, nel respingere l’opposizione in relazione a quanto affermato nel provvedimento del 5 marzo, non ha spiegato per quale motivo e in quali termini il punto 6 delle prescrizioni potesse coniugarsi con lo svolgimento dell’attività di ristorazione. Di conseguenza il Magistrato di sorveglianza non si sarebbe pronunciato sull’opposizione proposta in data 28 marzo 2025, rendendo il provvedimento del 31 marzo viziato per difetto di motivazione.
3.Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Occorre considerare – in via preliminare ed assorbente, rispetto al merito – che il modello procedimentale del processo di sorveglianza, conformemente a quello di esecuzione, a cui espressamente rinvia l’art. 679 cod. proc. pen., Ł costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato, Ł adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma secondo cod.proc.pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento al reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza, che Ł riconducibile al “genus” della impugnazione, sicchŁ la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., Ł di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza (S ez. 1, n. 35319 del12/03/2021, COGNOME, Rv. 281896 – 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263970 – 01).
3.Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza con il provvedimento censurato dal seguente contenuto: ‘V° si dichiara l’inammissibilità dell’opposizione già rilevata nell’ordinanza TSPA del 5 marzo 2025′, non poteva pronunciarsi sull’ impugnazione avente ad oggetto la prescrizione ritenuta limitativa dell’attività lavorativa, in quanto la eventuale dichiarazione di inammissibilità, in ragione della ricorrenza di una delle tassative ipotesi indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., Ł, alla luce dei principi sopra enunciati, di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per il giudizio sull’opposizione.
Così Ł deciso, 02/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME