Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18390 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 10/09/1970
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 20 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto di espulsione adottata quale sanzione alternativa alla detenzione nei confronti di NOME COGNOME alias NOME COGNOME avendo «il condannato rinunciato ai termini per l’opposizione».
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME alias NOME COGNOME tamite il difensore Avv. NOME COGNOME sostituto processuale del difensore di ufficio Av NOME COGNOME deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 70, comma 2, ord. giud e artt. 33 cod. pen. per violazione delle norme in materia di capacità del giudice composizione dei collegi giudicanti e in materia di incompatibilità determinata d atti compiuti nel procedimento.
In particolare, eccepisce la violazione delle sopramenzionate disposizioni i quanto l’atto di opposizione è stato dichiarato inammissibile con decreto d Presidente del tribunale, nella persona fisica dello stesso magistrato che emanato il provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell’ar 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione, errata interpretazion travisamento dei fatti in relazione all’art. 589 cod. proc. pen.
Si deduce che il decreto di inammissibilità dell’opposizione all’espulsione no ha tenuto conto che la rinuncia ai termini non è stata validamente espressa d ricorrente, non essendo il ricorrente in grado di comprendere lingua italiana, co comprovato dalle mail inviate dal difensore a interpreti di lingua cinese.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per motivazion apparente perché ripetitiva del dispositivo
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazion NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma con decreto, adottato de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiara inammissibile l’opposizione presentata da NOME COGNOME alias NOME COGNOME al decreto di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, perché – si le nel provvedimento censurato – «il condannato ha rinunciato ai termini per l’opposizione», senza null’altro aggiungere e specificare in ordine al significa attribuire alla dichiarazione di asserita rinuncia ai termini.
Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi, in via preliminare ed assorbent a prescindere, quindi, dalla insufficiente motivazione indicata, che procedimento di sorveglianza k la declaratoria di inammissibilità dell’istanza del condannato, pronunciata con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte ai sensi del combinato disposto degli artt. 666, comma 2, e 678, comma 1, cod. proc. Pen. ; è espressamente limitata alle ipotesi in cui la richiesta app manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisc mera riproposizione di richiesta già respinta e basata sui medesimi elementi.
Questa Corte ha più volte affermato «che tale forma di declaratoria non è, dunque, applicabile nei giudizi di impugnazione, al cui genus è riconducibile, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, l’opposizione proposta tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza i materia di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Sez. 1, 41753 del 16/9/2013, Liassa, Rv. 256982; Sez. I, n. 38699 del 28/9/2007, Sanif, Rv. 238047; Sez. 1, n. 281 del 13/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238845; Sez 1, n. 9235 del 19/12/2003, dep. 2004, Dibe, Rv. 227113). Ne consegue, pertanto, che il relativo giudizio è soggetto alle regole generali previste dal codice in di impugnazioni, tra le quali quella contenuta nell’art. 591 cod. proc. pen., il esclude l’applicazione dell’art. 666 comma 2, cod. proc. pen. dettato per il ric introduttivo e non esportabile nel giudizio di impugnazione, nel qua l’inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all’art. 591, comma 1, cod. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione (ex art. 59 comma 2, cod. proc. pen.) e, dunque, nel caso in cui questo sia un organ collegiale, dal Collegio». (Sez. I, n. 48949 del 7/11/2019, NOME COGNOME, r 277823).
2.1 Pertanto, sotto tale profilo, ricorre un vizio di nullità derivante incompetenza funzionale del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma e dalla violazione della legge processuale in relazione all’inosservanza de previsioni dell’art. 591 cod. proc. pen., ragione per cui il provvedimento impugna deve essere annullato senza rinvio e con conseguente trasmissione degli atti Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti
Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 4 marzo 2025.