Inammissibilità Istanza di Revisione: Quando un ‘No’ è Definitivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42860 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità dell’istanza di revisione. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale: non è possibile riproporre all’infinito la stessa richiesta se non emergono elementi di novità sostanziali. La decisione offre importanti chiarimenti sui limiti di questo strumento straordinario di impugnazione e sulle conseguenze della sua reiterazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per corruzione. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, aveva presentato una prima istanza di revisione alla Corte di Appello competente. Tale istanza era stata però dichiarata inammissibile con un provvedimento del 2022. Contro questa decisione, il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, ma anche quest’ultimo era stato giudicato inammissibile, in quel caso perché il difensore non era munito di procura speciale.
Non dandosi per vinto, l’interessato ha presentato una nuova e sostanzialmente identica istanza di revisione. Anche questa volta, la Corte di Appello, con ordinanza del 2024, l’ha dichiarata inammissibile, proprio perché sovrapponibile alla precedente già respinta. Contro questa seconda declaratoria di inammissibilità, l’imputato ha nuovamente fatto ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che la reiterazione di un’istanza di revisione già rigettata non è consentita, a meno che non si fondi su prove nuove. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il principio di inammissibilità dell’istanza di revisione reiterativa
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri logico-giuridici chiari e rigorosi, che definiscono i confini dell’istituto della revisione.
L’Irrevocabilità della Prima Decisione di Inammissibilità
Il primo punto chiave riguarda la definitività della prima ordinanza di inammissibilità del 2022. Il ricorrente sosteneva che, essendo il suo primo ricorso per cassazione stato dichiarato inammissibile per un vizio formale (la mancanza di procura speciale), la Corte non era mai entrata nel merito e quindi la questione non poteva considerarsi ‘giudicata’.
La Cassazione smonta questa tesi, affermando un principio granitico: una volta che un provvedimento viene impugnato e l’impugnazione viene dichiarata inammissibile, il provvedimento impugnato diventa irrevocabile. Non ha alcuna importanza il motivo specifico – di forma o di sostanza – che ha portato all’inammissibilità del gravame. Di conseguenza, l’ordinanza del 2022 era diventata definitiva, chiudendo la porta a un riesame della stessa identica istanza.
Il Divieto di Reiterazione e l’Art. 641 c.p.p.
Il secondo pilastro è l’art. 641 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che una nuova richiesta di revisione può essere proposta solo se ‘fondata su elementi diversi’ rispetto alla precedente. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già evidenziato – e la difesa non lo aveva contestato – che la seconda istanza era una mera ripetizione della prima.
Non essendo stati presentati nuovi elementi di prova o nuove circostanze che potessero giustificare una riapertura del caso, la seconda istanza si scontrava inevitabilmente con il divieto di reiterazione. La legge intende così evitare un uso dilatorio o abusivo di uno strumento processuale concepito per rimediare a gravi errori giudiziari, non per tentare all’infinito di ottenere una decisione favorevole sugli stessi presupposti.
Conclusioni
La sentenza in commento riafferma con forza il principio di definitività delle decisioni giudiziarie e il carattere eccezionale dell’istituto della revisione. Le conclusioni pratiche sono evidenti: non è possibile aggirare un provvedimento di inammissibilità riproponendo la stessa istanza. Per poter accedere nuovamente alla revisione, è indispensabile che il condannato fornisca ‘elementi diversi’, ovvero nuove prove concrete e rilevanti, in grado di minare la fondatezza della sentenza di condanna. In assenza di tale novità, ogni ulteriore tentativo è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare una nuova istanza di revisione se la prima è stata dichiarata inammissibile?
Sì, ma solo a condizione che la nuova istanza sia fondata su ‘elementi diversi’ rispetto a quella precedente, come previsto dall’art. 641 del codice di procedura penale. Non è possibile riproporre una richiesta identica a una già dichiarata inammissibile.
La ragione per cui un ricorso viene dichiarato inammissibile influisce sulla definitività del provvedimento impugnato?
No. Secondo la sentenza, una volta che il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza viene dichiarato inammissibile, l’ordinanza diventa definitiva e irrevocabile, a prescindere dal motivo (di rito o di merito) che ha causato l’inammissibilità del ricorso.
Cosa succede se si presenta un ricorso manifestamente infondato o reiterativo alla Corte di Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a Gioia dei Marzi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 della Corte di appello di Campobasso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Campobasso con ordinanza del 2/5/2024 dichiarava inammissibile l’istanza di revisione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, sul presupposto che analoga e sovrapponibile istanza era stata già dichiarata inammissibile con provvedimento del 12/8/2022 e che il ricorso per cassazione proposto avverso tale ordinanza era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità.
COGNOME‘COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge ed omessa motivazione. Evidenzia che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 12/8/2022 veniva dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non munito di procura speciale, di talchè non si sarebbe formato il giudicato su quanto dedotto nella prima istanza di revisione, non essendo la Corte di legittimità entrata nel merito; che in atti manca l’intercettazione ambientale del
7/3/2017 delle ore 12.59.43 sul cui contenuto è stata fondata la conda dell’odierno ricorrente per il reato di corruzione, circostanza questa che le la revisione della sentenza di condanna della Corte di appello di L’Aquila 28/7/2020.
Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’uni articolato motivo cui è affidato.
Va, innanzitutto, premesso che l’ordinanza di inammissibilità del ricorso revisione pronunciata dalla Corte di appello di Campobasso in data 12/8/2022, seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazio diventata definitiva, a nulla rilevando il motivo che ha determina dichiarazione di inammissibilità in sede di legittimità. Invero, avverso ordinanza non è più esperibile alcun mezzo di gravame, di talchè le statuizio essa contenute sono divenute irrevocabili.
In ogni caso, osta alla presentazione di una nuova e sovrapponibile ista di revisione il disposto di cui all’art. 641 cod. proc. pen., a mente del q nuova richiesta di revisione può essere proposta solo se “fondata su elem diversi”. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come l’ dichiarata inammissibile con l’ordinanza oggi impugnata fosse reiterativa analogo ricorso per revisione già dichiarato inammissibile e tale circostanza è contestata dalla difesa.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2024.