Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Acireale il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/10/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con decreto in data 27/10/2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza di COGNOME NOME di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ritenendo che questa fosse la mera riproposizione di una precedente analoga richiesta.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazion evidenziando che la pronuncia si fonda su di un’errata applicazione dell’art. 71 sexies ord. pen. in quanto l’attuale richiesta, ora dichiarata inammissibile de plano, non è una mera riproposizione di quella respinta in precedenza. L’istanza ora proposta, infatti, considerato il motivo per il quale la prima era stat rigettata, l’inidoneità del domicilio in quella indicato, fa riferimento a un diver luogo presso il quale eseguire la misura. Sotto tale profilo, pertanto, considerata la differenza dei presupposti delle due richieste, l’istanza non avrebbe dovuto
essere dichiarata inammissibile, peraltro de plano, procedura che determina la nullità del provvedimento impugnato.
In data 22 marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ritualmente proposto avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è fondato.
L’art. 666 c.p.p., comma 2, consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
In questa ipotesi, infatti, si configura una preclusione allo stato degli att che, di contro, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione in quanto il principio si applica nell’ipotesi in cui l’istanza si basa sui medesimi elementi di una richiesta già rigettata, quando, cioè, il diverso elemento dedotto non rivesta carattere di novità (Sez. 1, n. 15961 del 18/03/2009, Obili, Rv. 243172 – 01).
Nel caso di specie, come evidenziato dal AVV_NOTAIO generale, la seconda richiesta, questa ora oggetto del ricorso, non costituisce mera riproposizione di quella presentata e rigettata in precedenza.
A fondamento dell’attuale istanza, infatti, vi è un nuovo elemento di fatto, un diverso domicilio, indicato proprio allo scopo di superare la preclusione posta dalla precedente decisione.
Per le ragioni esposte il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Catania, libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso il 19/4/2024