Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1307 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 12/12/1972
avverso il decreto del 16/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG Lo c z, ? OS* 0-0, e,Lue (LA(….wict 4)>0 -o oLe( xze.o.)-0.0 Xì
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 16 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Milano – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza introdotta da NOME COGNOME tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
1.1 In motivazione si evidenzia che la domanda costituisce mera riproposizione di analoga richiesta già respinta con decisione del 19 settembre 2014.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME COGNOME Il ricorso deduce plurimi vizi di motivazione.
2.1 Si evidenzia, in particolare, che in sede di proposizione della domanda si era fatto riferimento al precedente provvedimento di diniego e si erano, allo scopo di superare la preclusione, evidenziati nuovi elementi di fatto tesi a sostenere la prospettazione difensiva.
Di tali elementi non vi è alcun apprezzamento, il che rende priva di motivazione la decisione emessa dal giudice della esecuzione.
Le ulteriori deduzioni sono meramente ripetitive della prima deduzione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Ed invero, va premesso che la disposizione di legge di cui all’art.666 comma 2 cod.proc.pen. facoltizza la emissione di una pronunzia di inammissibilità della domanda nel caso in cui la stessa costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.
Ad essere identico, pertanto (tra le due domande) deve essere non solo il petitum ma anche la causa petendi.
In particolare, per quanto riguarda l’effetto preclusivo di un precedente diniego, va ribadito che la declaratoria di inammissibilità di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. risulta possibile (nell’ipotesi di precedente pronunzia emessa sul medesimo oggetto), esclusivamente nelle ipotesi in cui le questioni reiterate siano del tutto identiche rispetto a quelle già disattese e ciò non solo in relazione al petitum ma anche in rapporto alle ragioni in fatto o in diritto che lo sostengono (in tal senso, per tutte, v. Sez. U. n.18288 del 21.1.2010) .
3.2 Nel caso in esame la parte, in sede di proposizione della domanda, ha effettivamente prospettato la esistenza e rilevanza di taluni elementi di fatto, che si assume essere diversi da quelli già valutati.
La decisione impugnata non affronta il tema in modo tale da consentire al lettore di comprendere l’avvenuto – o meno – apprezzamento dei nova e, pertanto, finisce col dare vita ad una mera apparenza di motivazione circa la sussistenza dell’effetto preclusivo correlato alla precedente decisione reiettiva.
La decisione va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione – in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013 – come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso in data 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
‘-) Il Presidente