Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26960 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/10/1970
avverso il decreto del 11/02/2025 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento dell’Il febbraio 2025, la Corte di Assise di Appello di Napoli, nella persona del Presidente e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME con cui si è richiesto l’inserimento nel provvedimento di cumulo della sentenza di condanna del Tribunale di Noia al fine dedurre l’espiazione del periodo di detenzione dal 10 maggio 2008 al 19 agosto 2011.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente, evidenziando che l’inammissibilità veniva motivata per avere il giudice dell’esecuzione già pronunciato sulla medesima richiesta con provvedimento del 2 maggio 2023, deduce l’erroneità di tale affermazione. Più specificamente rileva che la precedente pronuncia ha avuto ad oggetto il riconoscimento di un periodo di presofferto (dal 10 maggio 2008 al 19 agosto 2011) che la Corte computava in fungibilità su altra sentenza Tribunale di Noia del 9 ottobre 2006) non presente nel cumulo attuale. Invece con l’istanza, dichiarata inammissibile il ricorrente ha inteso richiedere l’inserimento nel provvedimento di cumulo delle pene della sentenza di cui al tribunale di Noia in quanto pur non rilevando ai fini della modificazione della pena sarebbe valutabile per eventuali benefici.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME fha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione, chiedendo di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, nella persona del Presidente, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha applicato la procedura di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc., non sussistendone le condizioni in quanto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME non è da considerarsi «sostanzialmente mera riproposizione della richiesta già rigettata» dalla medesima Corte con ordinanza de I 2 maggio 2025.
Al riguardo, va ricordato il principio secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità ove l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale,
non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 –
01; conf. sez. 1, Sentenza n. 4761 del 25/10/2024, dep. 05/02/2025, Rv. 287553 –
01).
Nella fattispecie, va rilevato che la precedente ordinanza, alla quale il provvedimento impugnato fa riferimento, ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il
riconoscimento di un periodo di presofferto non presente nel provvedimento di cumulo, dove l’istanza successivamente proposta e dichiarata inammissibile ha invece
‘riguardato l’inserimento nel provvedimento di cumulo della sentenza del Tribunale di
Nola del 9 ottobre 2006 in relazione alla quale veniva computato il predetto presofferto.
Non trattandosi di istanze di identico contenuto, non si versa in un caso di reiterazione della medesima istanza, sicché la decisione non poteva essere adottata
con decreto ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma alli esito del procedimento camerale in contraddittorio.
2. Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
Così deciso il 15 aprile 2025.