Inammissibilità dell’appello: attenzione al calcolo dei termini
L’inammissibilità dell’appello è una sanzione processuale che impedisce l’esame del merito di un ricorso quando questo viene presentato fuori tempo massimo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del calcolo dei termini, chiarendo come la sospensione feriale non possa essere invocata per giustificare ritardi nel deposito degli atti di impugnazione basati sul tempo di redazione della sentenza.
Il caso in esame
Un cittadino ha proposto ricorso contro un’ordinanza della Corte di Appello, sostenendo la validità del proprio gravame. Tuttavia, l’analisi dei tempi ha rivelato che l’appello era stato depositato ben oltre i 45 giorni previsti dalla legge. Il nodo centrale della questione riguardava l’interpretazione dei periodi di sospensione e la loro applicabilità alle diverse fasi del procedimento.
Inammissibilità dell’appello e sospensione feriale
La difesa del ricorrente ha tentato di giustificare il ritardo, ma la giurisprudenza di legittimità è granitica sul punto. Non è possibile applicare la sospensione dei termini processuali (tipica del periodo estivo) al termine che il giudice ha a disposizione per depositare la motivazione della sentenza. Questo significa che il termine per la parte che intende impugnare inizia a decorrere indipendentemente dalle pause feriali riguardanti l’attività di redazione dell’organo giudicante.
Conseguenze della tardività
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività, non solo si perde la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma si incorre in sanzioni pecuniarie. Nel caso di specie, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio di certezza del diritto e sulla corretta applicazione dell’Art. 585 del codice di procedura penale. È stato rilevato che il termine di 45 giorni scadeva in una data precisa, calcolata senza considerare la sospensione feriale per il deposito della sentenza, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite. La mancata osservanza di questo perimetro temporale rende l’atto nullo ai fini della prosecuzione del giudizio, poiché i termini per l’impugnazione sono considerati perentori e non derogabili per errore interpretativo della parte.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità dell’appello derivante da un errore nel computo dei giorni evidenzia l’importanza di un monitoraggio rigoroso delle scadenze processuali. La decisione della Cassazione sottolinea che la colpa nel calcolo dei termini non solo preclude l’accesso ai gradi successivi di giudizio, ma aggrava la posizione del ricorrente con oneri economici aggiuntivi. Risulta quindi essenziale una valutazione tecnica precisa per evitare che diritti legittimi vengano vanificati da vizi di forma o ritardi procedurali.
Cosa succede se presento un appello dopo la scadenza dei 45 giorni?
L’appello viene dichiarato inammissibile, il che significa che la sentenza precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La sospensione feriale si applica al tempo che il giudice ha per depositare la sentenza?
No, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine concesso al giudice per il deposito della motivazione della sentenza.
Qual è la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5289 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5289 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIPA TEATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l’appello era stato presentato ben oltre il termine di 45 giorni, che scadeva il 10/11/2024, nel presupposto che ai fini del conteggio non opera la sospensione in periodo fereiale del termine per il deposito della sentenza (Sez. U, n. 42361 dele 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 – 01),
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il lresidente