Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6727 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 5 Num. 6727 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 191/2026
NOME OCCHIPINTI
CC – 29/01/2026
COGNOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
In data 24 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari appellata da COGNOME NOME.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento/omesso esame della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è stato trattato con procedura « de plano », ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. – come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 – essendo inammissibile per l’assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta solo in data 4.12.2025, h. 10:52, ovvero oltre il termine di
quarantacinque giorni di cui all’art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. a cui devono aggiungersi i quindici giorni previsti dal comma 1-bis della medesima disposizione, per il giudizio celebrato in assenza dell’imputato, in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022, risultando la sentenza, pronunciata in data 24.6.2026, con termine di deposito della motivazione di giorni novanta scadente il 22.9.2025, data da cui decorre il termine dei 45 giorni + quindici (60) per la proposizione del ricorso, come previsto dalla lettera c) del secondo comma dell’art. 585; termine di sessanta giorni, quindi, scaduto il 21.11.2025, giorno non festivo.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME