Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20899 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 499/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 20/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 39525/2024
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
COGNOMENOME COGNOME nata a PALAGONIA il 09/07/1941
NOME COGNOME NOME nata a AGRIGENTO il 10/02/1973
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il 30/11/1967
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di Agrigento
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che, qualificati i ricorsi come opposizione, gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Agrigento.
1.COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, le prime due quali terze interessate, ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per lÕannullamento dellÕordinanza del 3 ottobre 2024 del Tribunale di Agrigento che, pronunciando in sede esecutiva, ha individuato i beni da sottoporre a confisca per intero nelle particelle di terreno indicate nel catasto terreni del
Comune di Agrigento ai numeri 200, 201, 202, 235, 236 e 237 e, parzialmente, nelle particelle di terreno indicate ai numeri 468, 657, 659, 661, 614 e 680, come da cartografia e mappe catastali di cui agli allegati 33 e 34 della perizia, e ha disposto la restituzione ai terzi estranei al reato delle eventuali parti di terreno di cui sono titolari, rigettando nel resto.
1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 179 e 666, commi 3 e 5, cod. proc. pen., in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli odierni ricorrenti quali eredi di COGNOME NOME, deceduto nelle more dellÕincidente di esecuzione, e nellÕassunzione della prova (nel caso di specie, una perizia). Lamentano, altres’, lÕomessa motivazione sul punto. Per ragioni mai spiegate dal Tribunale, affermano, si è continuato a ritenere COGNOME NOME sempre presente, benchŽ il suo decesso fosse stato comunicato allÕudienza del 17 settembre 2024 e di tanto si fosse dato atto a verbale.
1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, cod. proc. pen., nonchŽ la manifesta illogicitˆ dellÕordinanza. Lamentano, in particolare, la confisca per lÕintero di particelle di loro parziale comproprietˆ pur essendo estranei al reato (NOME e NOME) e pur non essendo Paolo proprietario delle stesse al momento del fatto ma essendolo diventato solo a seguito del decesso di NOME e, dunque, prima della pronuncia del giudice dellÕesecuzione. Non è chiaro, cioè, come sia possibile – affermano – disporre la confisca per intero delle particelle e disporne contestualmente la restituzione
a favore dei terzi estranei. Il Tribunale avrebbe dovuto rimettere al giudice civile la questione della corretta individuazione delle particelle di proprietˆ dei terzi incolpevoli.
1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi art. 452cod. pen.) e 240 cod. pen. ostando alla confisca la proprietˆ dei beni a terzi estranei al reato.
2.I ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME sono inammissibili perchŽ tardivi; il ricorso di COGNOME NOME deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Agrigento.
3.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati irrevocabilmente condannati alla pena ritenuta di giustizia perchŽ giudicati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, 3 e 4, 260, 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e 6, comma 1, lett. b), d), e) ed f), d.l. n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008. Con la medesima sentenza era stata disposta la confisca delle aree, degli impianti
e dei veicoli in giudiziale sequestro; la pronuncia era divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2021.
3.1.Con nota del 6 luglio 2022 lÕAgenzia nazionale per lÕamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitˆ organizzata (Anbsc) aveva investito il Tribunale di Agrigento, quale giudice dellÕesecuzione, della questione relativa alla esatta determinazione dei terreni oggetto di confisca mediante lÕindividuazione dei relativi dati catastali.
3.2.Veniva cos’ avviato lÕincidente di esecuzione nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Nel corso del procedimento intervenivano, quali terzi interessati, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME quali titolari di alcune parti dei terreni interessati alla confisca.
3.3.Il Tribunale ha disposto procedersi con perizia allÕesito della quale ha individuato i beni confiscati nei terreni contraddistinti dalle particelle catastali indicate al ¤ 1 che precede.
4.Tanto premesso, i ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME sono inammissibili per tardivitˆ.
4.1.Ed invero, trattandosi di procedimento celebrato in camera di consiglio, il termine per impugnare è di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) decorrente dalla notificazione o comunicazione dellÕavviso di deposito (art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato depositato il 4 ottobre 2024 e il relativo avviso è stato notificato in pari data. I ricorsi sono stati presentati il 30 ottobre 2024, ben oltre il termine che scadeva il 19 ottobre 2024.
5.A non diverse conclusioni si perviene qualificando i ricorsi di COGNOME e COGNOME come opposizione allÕordinanza impugnata.
5.1.Il giudice dellÕesecuzione è infatti competente a decidere in ordine alla confisca ai sensi dellÕart. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dellÕart. 667, comma 4. In questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato allÕiniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione giˆ presa.
5.2.Il principio di tassativitˆ dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilitˆ per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato (come nel caso di specie) con le forme dellÕudienza camerale partecipata, sicchŽ il ricorso anzichŽ essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationisÓ, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dellÕesecuzione (cos’ da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente
consolidato, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01; in senso conforme, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedrich, Rv. 284403 – 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 01; Sez. 5, n. 503 dellÕ11/11/2014, Rv. 262166 – 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 – 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 – 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, COGNOME, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599).
5.3.Non ha rilevanza alcuna, e non tiene conto del principio di tassativitˆ dei mezzi di impugnazione, la circostanza che la confisca non sia stata disposta dal giudice dellÕesecuzione ma dal giudice della cognizione.
5.4.é rimasta sostanzialmente isolata la sentenza Sez. 3 n. 47473 del 02/10/2013, Rv. 258078 – 01, secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che abbia rigettato l’istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione, trattandosi di ipotesi diversa da quella in cui la confisca sia disposta dal giudice dell’esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dellÕart. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (il principio è stato ribadito solo da Sez. 1, n. 29174 del 09/02/2017).
5.5.In realtˆ, come si è condivisibilmente osservato,
(Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, che richiama Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Rv. 261604 – 01; in tal senso, anche, più recentemente, Sez. 3, n. 45818 dellÕ11/09/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287274 – 01).
5.6.Deve tuttavia trattarsi di ricorso che sia stato tempestivamente proposto anche ai sensi dellÕart. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale a tal fine assegna il termine di quindici giorni a pena di decadenza. Con la conseguenza che il ricorso, giˆ di per sŽ inammissibile per tardivitˆ, non potrebbe essere convertito in opposizione a sua volta tardivamente proposta contro un provvedimento non più modificabile.
5.7.A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al ricorso di COGNOME NOME al quale lÕordinanza impugnata è stata notificata lÕ11 novembre
2024; il suo ricorso deve essere qualificato come opposizione allÕesecuzione con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento.
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi di di COGNOME COGNOME e COGNOME consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa delle ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Qualificata l’impugnazione di COGNOME NOME come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 20/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME