Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17978 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ACIREALE il 14/11/1993
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 16 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 29 febbraio 2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di
multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva è inammissibile, in quanto, oltre ad essere genericamente formulato,
costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati
di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato che il ricorrente aveva imbastito attività organizzata e non certo episodica, tale da escludere che si sia trattato di una
occasionale ricaduta nel reato (pp. 3 e 4 sentenza ricorsa), come invece afferma il ricorrente, con doglianza anche intrinsecamente aspecifica;
ritenuto, pertanto, che contrariamente a quanto affermato in ricorso, i giudici di merito non si sono limitati a dedurre la maggiore pericolosità del prevenuto dalla sola ricaduta nel reato, dunque da un dato meramente formale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
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Il Presidente