Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 3884 del 2024, offre un’importante lezione sull’inammissibilità del ricorso quando questo è formulato in modo generico. Questo principio è fondamentale nel diritto processuale penale, poiché stabilisce che un’impugnazione, per essere esaminata nel merito, deve essere chiara, specifica e puntuale. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: un’impugnazione davanti alla Suprema Corte
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente sollevava diverse questioni, contestando la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento, l’eccessività della pena inflitta e l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati.
L’atto di impugnazione, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, che ne ha analizzato la conformità ai requisiti di legge, in particolare a quelli previsti dal codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate (cioè non ha valutato se la pena fosse eccessiva o se la qualificazione giuridica fosse corretta), ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità formale dell’atto stesso.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: la genericità e indeterminatezza come causa di inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. I giudici hanno ritenuto che i motivi di ricorso fossero “generici per indeterminatezza”. Secondo la Corte, l’atto era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente gli elementi che sono alla base delle censure formulate. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare la sentenza d’appello senza fornire argomentazioni concrete e dettagliate che permettessero alla Corte di Cassazione di individuare con precisione i punti della decisione impugnata e le ragioni della loro presunta illegittimità. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, le censure del ricorrente sono apparse prive del necessario fondamento argomentativo, impedendo al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
Le Conclusioni: l’importanza dei requisiti formali nell’impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la redazione di un atto di impugnazione non può essere superficiale o generica. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che le censure siano specifiche, pertinenti e supportate da elementi concreti che mettano in discussione la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. La decisione serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica accurata e puntuale, che rispetti scrupolosamente le norme procedurali per garantire che il diritto di difesa possa essere effettivamente esercitato in ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati, non rispettando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale.
Quali erano le contestazioni mosse dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la mancata valutazione di cause di proscioglimento, l’eccessività della pena e l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma lo ha fatto in modo non sufficientemente dettagliato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, itenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento nonché l’eccessività della pena e l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, com 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propri sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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