Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
L’inammissibilità del ricorso è una delle conseguenze più severe nel processo penale e rappresenta un ostacolo insormontabile all’esame nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a questa declaratoria, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme il caso e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Il Caso: Dalla Richiesta di Revisione al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una richiesta di revisione di una sentenza di condanna, presentata da un individuo e respinta dalla Corte d’Appello. La revisione è uno strumento eccezionale, volto a correggere errori giudiziari in sentenze ormai definitive. Contro la decisione negativa della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione.
Tuttavia, il ricorso non è riuscito a superare il vaglio preliminare della Suprema Corte, che lo ha giudicato inammissibile.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, evidenziando un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione: la sua genericità. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente con i principi consolidati della giurisprudenza per negare la revisione. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a presentare una doglianza vaga e indeterminata.
L’Importanza dei Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della decisione ruota attorno al mancato rispetto dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario spiegare nel dettaglio perché la decisione impugnata è sbagliata, indicando con precisione gli elementi su cui si fonda la critica.
Le motivazioni della Cassazione: perché il ricorso è stato respinto
Secondo la Suprema Corte, il ricorso in esame era privo dei requisiti prescritti. L’atto non indicava “specificatamente e con pertinenza censoria gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata”. Di conseguenza, impediva al giudice dell’impugnazione di individuare con chiarezza i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso così formulato non è un valido strumento di critica, ma si riduce a una mera contestazione generica, inefficace dal punto di vista processuale. L’inammissibilità del ricorso è stata, quindi, la logica e inevitabile conseguenza.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: ogni impugnazione deve essere un dialogo tecnico e preciso con il giudice. Non basta dissentire da una decisione; è obbligatorio articolare il dissenso in motivi specifici, pertinenti e autosufficienti. La genericità non solo rende il ricorso inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione tecnica, per evitare che un diritto si trasformi in un costo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso di specie, dove i motivi erano generici, indeterminati e non indicavano specificamente gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘doglianza generica’ in un ricorso?
Per ‘doglianza generica’ si intende un motivo di ricorso formulato in modo vago e non specifico, che non permette al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato. In pratica, è una critica che non è supportata da argomentazioni concrete e pertinenti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CERCOLA il 04/12/1976
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato;
che, infatti, deve osservarsi come -a fronte di una motivazione esente dai contestati vizi (si veda in particolare la pag. 3 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello – conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità – hanno correttamente esplicato le congrue e non illogiche ragioni alla base del ritenuto difetto dei presupposti necessari per poter procedere alla revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avezzano – il ricorrente ha proposto una doglianza generica, perché connotata da indeterminatezza, e dunque priva dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non indicando specificatamente e con pertinenza censoria gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata e non consentendo, così, al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.