Inammissibilità del Ricorso: Quando la Specificità Diventa Cruciale
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la necessità di formulare motivi di impugnazione chiari e dettagliati. In caso contrario, si rischia una secca declaratoria di inammissibilità del ricorso, con tutte le conseguenze del caso. Analizziamo questa decisione per capire perché la forma, in diritto, è anche sostanza.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza di secondo grado in punto di responsabilità penale. Questo ricorso rappresentava l’ultima possibilità per contestare la decisione dei giudici di merito.
La Valutazione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, incaricata di valutare il ricorso, ha adottato una decisione netta e perentoria: l’impugnazione è inammissibile. I giudici di legittimità non sono entrati nel merito della questione – ovvero, se l’imputato fosse o meno responsabile – perché il ricorso stesso presentava un vizio originario e insanabile. L’atto, infatti, è stato giudicato totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, in particolare dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La Mancanza di Specificità come Vizio Fatale
Il cuore della pronuncia risiede proprio nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. Secondo la Corte, l’unico motivo presentato era formulato in termini generici e inconferenti. Mancava una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’annullamento della sentenza e, soprattutto, non vi erano riferimenti precisi e congrui alla motivazione dell’atto impugnato. In parole semplici, il ricorso non spiegava chiaramente quali fossero gli errori specifici commessi dalla Corte d’Appello e in quali passaggi della sentenza si annidassero, impedendo così ai giudici della Cassazione di esercitare il proprio sindacato e di comprendere le censure mosse.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria ma estremamente chiara. La Corte ha considerato che le deduzioni presentate fossero talmente vaghe da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. L’articolo 581 del codice di procedura penale impone al ricorrente non solo di indicare i capi o i punti della decisione che si intendono impugnare, ma anche di esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno. Questa non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale che serve a delimitare l’oggetto del giudizio di legittimità e a garantire che la Corte si pronunci su questioni precise e non su lamentele generiche. L’assenza di tale specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne determina, come logica conseguenza, l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia, seppur breve, offre un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede la massima diligenza e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto a una sentenza di condanna, ma è indispensabile articolare critiche circostanziate, tecniche e direttamente collegate alla motivazione del provvedimento che si intende censurare. Per il cittadino, la conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma scatta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione severa sull’importanza del rispetto delle regole processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano completamente privi dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le deduzioni sono state ritenute generiche, inconferenti e non permettevano al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in euro tremila.
Cosa si intende per ‘requisiti di specificità’ di un ricorso?
Per ‘requisiti di specificità’ si intende l’obbligo di indicare in modo puntuale e chiaro le ragioni di diritto che giustificano il ricorso e di fare precisi riferimenti alle parti della motivazione della sentenza che si contestano. Non sono ammesse critiche vaghe o generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2285 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specifici previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.