Inammissibilità del ricorso: La Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale: la genericità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso. Questo principio, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale, impone che ogni impugnazione sia una ‘critica argomentata’ e non una mera riproposizione di doglianze. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento nei suoi confronti, lamentando una violazione di legge ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a formulare una censura generica, senza entrare nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione puramente procedurale: l’atto presentato era ‘generico per indeterminatezza’. Secondo i giudici, il ricorso non soddisfaceva i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per permettere al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
Le Motivazioni: Il Principio della ‘Critica Argomentata’
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire la funzione tipica dell’impugnazione: essere una ‘critica argomentata’ avverso il provvedimento che si contesta. Questo significa che non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice precedente, ma è necessario confrontarsi in modo puntuale e specifico con le sue motivazioni.
Citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha sottolineato che il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è ‘innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta’.
L’assenza di questo confronto critico rende l’atto di impugnazione inidoneo a raggiungere il suo scopo, trasformandolo in un esercizio sterile che non consente al giudice superiore di valutare la fondatezza delle doglianze. Di conseguenza, l’unica sanzione processuale possibile è la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Redazione degli Atti di Appello
La pronuncia in esame rappresenta un monito per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si intende contestare. La mera enunciazione di un dissenso, senza un’adeguata articolazione delle ragioni giuridiche e fattuali, espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze per l’assistito sono gravi: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, viene comminata una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e, soprattutto, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è generico e indeterminato, ossia quando non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘critica argomentata’ in un atto di impugnazione?
Per ‘critica argomentata’ si intende un confronto puntuale e specifico con le motivazioni del provvedimento che si contesta, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dimostrano l’errore del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46102 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il 21/05/1968
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell’odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza e cioè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 dell’impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.