Inammissibilità del ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti
L’inammissibilità del ricorso è un concetto fondamentale nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su quando un provvedimento non può essere contestato e quale sia la strada corretta da percorrere in caso di potenziale conflitto tra giudici. Analizziamo il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna. Il ricorso era diretto contro un’ordinanza con cui la stessa Corte d’Appello si era dichiarata incompetente a decidere su un incidente di esecuzione. Nello specifico, si discuteva della revoca della sospensione condizionale della pena, un beneficio concesso a un imputato con una precedente sentenza del Tribunale di Bologna.
La Corte d’Appello, anziché pronunciarsi nel merito, aveva emesso un’ordinanza declinando la propria competenza. Il Procuratore Generale, non condividendo questa decisione, ha deciso di impugnarla direttamente in Cassazione, ritenendola errata.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha stabilito la sua inammissibilità. La decisione si fonda su un principio consolidato, anche se talvolta fonte di dubbi procedurali. I giudici hanno richiamato la regola generale contenuta nell’articolo 568, comma 2, del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce la non impugnabilità delle sentenze (e, per estensione, delle ordinanze) che possono dare origine a un conflitto di giurisdizione o di competenza. In altre parole, se un giudice emette un provvedimento con cui dichiara la propria incompetenza, la parte che non è d’accordo non può semplicemente presentare ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la strada corretta da seguire non è l’impugnazione, ma la denuncia del conflitto di competenza, come previsto dall’articolo 30, comma 2, del codice di procedura penale. Questo strumento permette di risolvere la questione su chi sia il giudice competente a decidere, senza dover passare per un ricorso che, in questi casi, è appunto inammissibile.
La Cassazione ha sottolineato che questa regola si applica anche quando il provvedimento contestato è un’ordinanza emessa in fase di esecuzione, come nel caso di specie. La logica del legislatore è quella di evitare un’inutile proliferazione di impugnazioni su questioni procedurali, preferendo uno strumento più rapido ed efficace come la risoluzione del conflitto. Pertanto, l’ordinanza della Corte d’Appello era inoppugnabile.
Conclusioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale. Trattandosi di un ricorso proposto dalla parte pubblica (il Procuratore Generale), la declaratoria di inammissibilità non ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali o di una somma alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: di fronte a un provvedimento che declina la competenza, lo strumento corretto non è l’impugnazione, ma la denuncia del conflitto, garantendo così una gestione più efficiente e lineare del processo.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza che dichiara l’incompetenza di un giudice?
No, secondo la Corte di Cassazione, un’ordinanza che dichiara l’incompetenza di un giudice e che può generare un conflitto di giurisdizione non è impugnabile. Il ricorso contro tale provvedimento è inammissibile.
Qual è lo strumento corretto da utilizzare se si ritiene errata una decisione di incompetenza?
Lo strumento corretto è denunciare il conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell’art. 30, comma 2, del codice di procedura penale. Sarà poi la Corte di Cassazione a stabilire quale giudice sia competente a decidere.
Se un ricorso proposto dal Pubblico Ministero viene dichiarato inammissibile, ci sono conseguenze economiche?
No. La Corte ha specificato che, trattandosi di un ricorso proposto dalla parte pubblica, la dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né di una somma in favore della Cassa per le ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2117 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna avverso l’ordinanza con cui in data 24.4.2025 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine all’incidente di esecuzione promosso per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME con sentenza del Tribunale di Bologna del 27.10.2020;
Premesso che questa Corte ha chiarito che la regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza, stabilita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell’ordinanza, nel procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 4/4/2013, P.g. in proc. Boubacar, Rv. 256284 – 01. Sez. 1., n. 5979 del 21/9/2016, dep. 2017, Belluzzo, Rv. 269312 – 01);
Considerato, pertanto, che l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna è inoppugnabile in cassazione e che il pubblico ministero può piuttosto denunciare il conflitto ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, in relazione all’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.;
Aggiunto che, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23.10.2025