Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
osservato che i motivi dei ricorsi proposti sono sostanzialmente sovrapponibili e che, dunque, possono essere trattati congiuntamente;
ritenuto che entrambi i motivi, con i quali si contesta il mancato proscioglimento degli imputati in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., sono privi di concreta specificità e basati su assunti di fatto, relativi alla permanenza della condotta illecita, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278520; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276096), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 -5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.