Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EMPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/01/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 25 giugno 2021 il Tribunale di Firenze, per quanto qui interessa, ha condanNOME NOME COGNOME, unitamente a NOME COGNOME, per i reati ex artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 ad ella ascritti e ha disposto nei confronti di entrambi gli imputati la confisca per equivalente per C 510.461,00, poi eseguita su beni nella formale titolarità della RAGIONE_SOCIALE
Con l’ordinanza del 20 gennaio 2023 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione depositato il 11 luglio 2022 da RAGIONE_SOCIALE, con il quale quest’ultima ha chiesto che fosse sospesa l’esecutorietà, nonché revocata la dichiarazione di irrevocabilità nei suoi confronti della citata sentenza di condanna del 25 giugno 2019 del Tribunale di Firenze.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME.
2.1. Con l’unico motivo si deducono la «erroneità e contraddittorietà del provvedimento che si evince dal provvedimento stesso» (pag. 1).
Il Tribunale avrebbe errato ad affermare che l’appello presentato da NOME RAGIONE_SOCIALE il 13 maggio 2020 avverso la sentenza del 25 giugno 2019 sarebbe tardivo e che tale circostanza sarebbe stata rilevata già in una precedente ordinanza del Tribunale di Firenze del 24 settembre 2021, resa a definizione di un incidente di esecuzione presentato dalla ricorrente e analogo a quello oggetto del presente procedimento. Tale ultima ordinanza è stata confermata con la sentenza di Sez. 3, n. 23843 del 16/03/2022, COGNOME, n. m.
L’appello sarebbe tempestivo, perché presentato ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., in quanto collegato all’impugnazione di NOME COGNOME.
Inoltre, la Corte di appello di Firenze, con la sentenza del 11 febbraio 2022, pronunciandosi in sede di gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019, non avrebbe dichiarato inammissibile l’appello di NOME COGNOME ma lo avrebbe esamiNOME nel merito, sicché la giurisprudenza citata nell’ordinanza impugnata sarebbe inconferente.
Irrilevante sarebbe il riferimento al precedente incidente di esecuzione, dal momento che esso sarebbe stato presentato prima della sentenza della Corte di appello di Firenze; non sarebbe più attuale la statuizione di tardività dell’appello della ricorrente, che sarebbe stata resa incidenter tantum da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 23843 del 16 marzo 2022.
Ne conseguirebbe che, stante la pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 11 febbraio 2022, la pronuncia di condanna di primo grado non sarebbe ancora passata in giudicato nei confronti di
NOME COGNOME e non potrebbe eseguirsi nei suoi riguardi la confisca disposta con tale sentenza, donde la necessità di accogliere l’incidente di esecuzione.
2.2. Da ultimo, si rappresenta che sussisterebbe la legittimazione di NOME COGNOME a presentare l’incidente di esecuzione in ragione della sua qualità di imputata nel procedimento in cui è stata resa la sentenza oggetto di esecuzione, nonché di legale rappresentante – all’epoca dei fatti, ma non attualmente – della RAGIONE_SOCIALE
La proprietà dell’immobile su cui sarebbe stata eseguita la confisca sarebbe di NOME COGNOME, che lo avrebbe conferito nella RAGIONE_SOCIALE, della quale la stessa sarebbe attualmente legale rappresentante.
Si precisa che mai il bene in questione sarebbe stato di RAGIONE_SOCIALE.
Tale questione sarebbe, comunque, superata, in ragione della impossibilità di eseguire la sentenza di condanna, non passata in giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile nella parte con esso si deduce la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugNOME, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non potendo tale motivo essere dedotto con riferimento ad una questione di diritto (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 28002705), quale quella relativa alla inammissibilità della impugnazione.
1.1. Secondo quanto accertato dalla Corte di cassazione, la questione oggetto del ricorso, relativa alla tardività o meno dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze del 25 giugno 2019, è superata dalla sentenza di Sez. 5, n. 38983 del 22/06/2023, con cui si sono dichiarati inammissibili i ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 11 febbraio 2022, resa a seguito degli appelli proposti dagli imputati avverso la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze il 25 giugno 2019.
Le statuizioni di condanna contenute in tale ultima sentenza sono divenute irrevocabili nei confronti degli imputati e il capo della pronuncia sulla confisca per equivalente è passato in giudicato e può essere posto in esecuzione.
Dunque, la ricorrente non ha più alcun interesse rispetto al provvedimento impugNOME, avendo prima la Corte di appello e poi la Corte di cassazione deciso sul merito, a prescindere dalla questione relativa alla ammissibilità dell’appello per la sua tempestività.
1.2. Infine, si rileva che, aderendo alla prospettazione contenuta nel ricorso, la ricorrente non ha interesse alla contestazione della confisca per equivalente eseguita sui beni della RAGIONE_SOCIALE, poiché ella non è la formale proprietaria del bene oggetto di confisca né è, attualmente, la legale rappresentante della società
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che ha subito la confisca (cfr. pag. 5 ricorso): la ricorrente, dunque, per quanto dalla stessa affermato, non può ottenere la restituzione del bene.
Secondo la giurisprudenza, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal soggetto che invochi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni oggetto di confisca in capo al terzo formale intestatario, essendo quest’ultimo l’unico soggetto legittimato all’impugnazione, in quanto avente diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene (cfr. Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022 Del Bene, Rv. 282890-01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24/01/2024.