Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
L’inammissibilità del ricorso è un istituto cruciale nel nostro ordinamento processuale, che funge da filtro per garantire che la Corte di Cassazione si pronunci solo su questioni di legittimità fondate e specifiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di impugnazione portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma si opponeva alla misura della pena che gli era stata inflitta, ritenendo che la motivazione addotta dai giudici di secondo grado fosse insufficiente.
L’unico motivo di ricorso si concentrava, quindi, sul presunto vizio di motivazione relativo alla quantificazione della sanzione penale. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse giustificato in modo adeguato la sua scelta, limitandosi a una spiegazione troppo sintetica.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione si basa su una valutazione puramente processuale: i giudici di legittimità non sono entrati nel merito della congruità della pena, ma hanno stabilito che il modo in cui il ricorso era stato formulato non permetteva neanche di avviare tale discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato che l’inammissibilità del ricorso derivava direttamente dalla natura del motivo sollevato. Sebbene la motivazione della Corte d’Appello fosse stata effettivamente sintetica, era stata comunque ritenuta adeguata a dar conto delle ragioni alla base della determinazione della pena.
Il punto cruciale, sottolineato dalla Cassazione, è la “genericità dei rilievi” presentati dal ricorrente. In sostanza, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse lamentele già avanzate nel giudizio d’appello, senza sollevare specifiche questioni di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata. Questo tentativo di ottenere una nuova valutazione nel merito è precluso in sede di legittimità, dove il giudizio della Corte è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza della motivazione.
La Corte ha quindi concluso che le giustificazioni fornite dalla Corte d’Appello, seppur brevi, rendevano il suo giudizio “non censurabile” in quella sede, proprio perché il ricorso non era stato in grado di evidenziare un vero e proprio difetto giuridico.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze concrete per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi specifici di legittimità. Non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito delle decisioni dei giudici precedenti. La genericità e la ripetitività delle doglianze non solo sono inefficaci, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche, a conferma della serietà e del rigore che caratterizzano il giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi presentati sono generici e non individuano specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitano a contestare la valutazione di merito del giudice precedente.
Cosa intende la Corte per “genericità dei rilievi”?
Significa che le argomentazioni del ricorrente erano vaghe e non specifiche. Invece di contestare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza, il ricorso si limitava a esprimere un disaccordo generico con la decisione sulla pena, riproponendo le stesse lamentele già esposte in appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11262 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 30/05/1977
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo prospettato contrasta la tenu della motivazione adottata dalla Corte del merito sul versante della misura della pena irrogat malgrado la sentenza impugnata, per quanto sinteticamente, dia adeguato conto, all’a lucedella genericità dei rilievi prospettati con l’appello, ribadita anche in questa sede, dalle giustific sottesa alla scelta adottata sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censura in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.