Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41615 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso il decreto del 17/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Isernia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 17 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, condannato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 612bis cod. pen., avente ad oggetto lo svolgimento, da remoto, del percorso di recupero, imposto a norma dell’art. 165, comma quinto, cod. pen.
La richiesta Ł stata avanzata stante la residenza all’estero del condannato.
Il giudice ha richiamato altra precedente decisione di rigetto su analoga istanza giustificata con il riferimento alla «natura RAGIONE_SOCIALE pena sostitutiva» e alla circostanza che «le modalità ‘da remoto’ determinerebbero una ulteriore sostituzione RAGIONE_SOCIALE pena inflitta».
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore, eccependo violazione di legge con riferimento natura dell’obbligo di partecipare a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell’esecuzione, infatti, l’adempimento connesso alla sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena non integra una pena sostitutiva, in ossequio a quanto sostenuto da autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Si tratta di condotta funzionale al positivo conseguimento dell’effetto estintivo, non già di una vera e propria pena, non essendo inclusa fra quelle previste dall’art. 17 cod. pen.
Sarebbe, pertanto, errato il presupposto assunto dal giudice dell’esecuzione a fondamento del provvedimento impugnato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
L’istanza decisa con il provvedimento impugnato costituisce mera reiterazione di quella
precedentemente avanzata al giudice dell’esecuzione in data 19 maggio 2025 con la quale, proprio sul presupposto del domicilio in Svizzera di XXXXXXXXXXXXXXXXX Ł stato chiesto lo svolgimento da remoto dell’attività imposta ai sensi dell’art. 165, comma quinto, cod. pen. presso il RAGIONE_SOCIALE.
La richiesta Ł stata rigettata con provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso in data 22 maggio 2025 la cui motivazione Ł stata sostanzialmente richiamata in quello oggetto di impugnazione che ha, altresì, segnalato la sostanziale identità dell’istanza decisa (depositata il 16 giugno 2025) rispetto a quella precedente del mese di maggio.
La medesimezza delle istanze avrebbe imposto al giudice adito la declaratoria di inammissibilità di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
E’ stato affermato che «in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto RAGIONE_SOCIALE precedente decisione» ( Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).
Si tratta di principio sostanzialmente conforme all’altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell’esecuzione, Ł individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” finchØ non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità RAGIONE_SOCIALE veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini RAGIONE_SOCIALE precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 261394).
A precisazione dell’orientamento esposto e qui ribadito, deve essere affermato che la novità dell’elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la riproposizione dell’istanza al giudice dell’esecuzione deve essere riferita specificamente alla posizione soggettiva e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento.
Nel caso di specie, nella proposizione dell’istanza il ricorrente ha semplicemente riprodotto, in altra veste grafica, quella precedente ribadendo la disponibilità allo svolgimento, da remoto,dell’attività imposta ai sensi dell’art. 165 cod. pen. ed aggiungendo una breve considerazione sulla non condivisibilità del precedente rigetto.
Si Ł, dunque, in presenza di una riproposizione RAGIONE_SOCIALE medesima istanza a fronte dalla quale il giudice adito avrebbe dovuto pronunciare l’inammissibilità.
Invero, l’inammissibilità sanziona una invalidità, sempre rilevabile d’ufficio nel corso del processo, per la quale la norma processuale non prevede alcuna sanatoria (salvo il limite preclusivo del giudicato) ed alla quale non possono ritenersi applicabili le sanatorie generali previste per la nullità, neppure quelle derivanti dal raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendo per la natura del pubblico interesse posto a base dell’inammissibilità equipararsi quest’ultima alle nullità assolute insanabili (Sez. 5, n. 2554 del 13/10/1980, Cervi, Rv. 146732).
La rilevazione dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, sfuggita al giudice del merito, può dunque essere compiuta in sede di legittimità anche se non devoluta con i motivi di ricorso.
A tale proposito, va ribadito che «l’inammissibilità per manifesta infondatezza di una richiesta d’incidente di esecuzione può essere rilevata, d’ufficio, in sede di legittimità, con
conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione il quale, anzichØ dichiararla inammissibile, l’abbia erroneamente presa in esame, rigettandola. (Nella specie, la richiesta costituiva mera riproposizione di precedenti, già rigettate, basata sui medesimi elementi)»’ (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità» al versamento RAGIONE_SOCIALE somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.