Ricorso per Cassazione: Inammissibilità per Genericità e Reiterazione dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti sono una mera ripetizione di quelli già esaminati e respinti in appello. Questa decisione evidenzia come un’impugnazione, per essere valida, debba contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse questioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente basava la sua impugnazione su tre motivi principali. In primo luogo, lamentava la nullità della sentenza di primo grado per un presunto difetto nella notifica del decreto di citazione a giudizio. In secondo luogo, contestava la decisione della Corte d’Appello di non aver accolto la sua eccezione sulla tardività della querela. Infine, criticava la motivazione della sentenza riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
L’analisi dei motivi del ricorso
Il ricorrente ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte questioni già ampiamente dibattute nel precedente grado di giudizio. La difesa sosteneva che le violazioni procedurali e le errate valutazioni di merito da parte dei giudici di appello giustificassero l’annullamento della condanna. Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha adottato un approccio rigoroso nel valutare la specificità e la novità delle argomentazioni presentate.
Le motivazioni: la decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutti i motivi. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al difetto di notifica, i giudici lo hanno ritenuto manifestamente infondato. Hanno sottolineato che si trattava di una doglianza già proposta e puntualmente disattesa dalla Corte d’Appello, la quale aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva che l’imputato fosse a conoscenza del procedimento.
Per il secondo e il terzo motivo, la Corte ha osservato che essi si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. In altre parole, il ricorrente non aveva formulato una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si era limitato a ripresentare le stesse argomentazioni. Secondo la Cassazione, tali motivi sono da considerarsi non specifici ma soltanto “apparenti”, poiché omettono di assolvere alla funzione tipica di un ricorso, che è quella di criticare in modo costruttivo la decisione impugnata. Di conseguenza, l’impugnazione mancava dei requisiti essenziali per poter essere esaminata nel merito.
Le conclusioni: l’importanza della specificità nel ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere l’intero processo. È, invece, un rimedio straordinario volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, chi intende ricorrere in Cassazione deve formulare censure specifiche contro la sentenza di appello, evidenziandone i vizi e non limitandosi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è severa: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma a favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che, sebbene i motivi siano formalmente enunciati, mancano di sostanza e non adempiono alla loro funzione, che è quella di criticare specificamente la decisione del giudice precedente. In pratica, sono argomentazioni che non contestano in modo mirato il ragionamento della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4510 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4510 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORTUNATO NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla questione di nullità del sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato, oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata (nella quale la Corte d’appello ha esposto le ragioni in base alle quali ha ritenuto che l’imputato fosse a conoscenza del procedimento);
ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il mancato accoglimento del motivo di appello riguardate la tardività della querela e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 8-11 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/12/2025