Inammissibilità del ricorso: la Cassazione chiarisce i requisiti
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole procedurali molto rigorose. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di inammissibilità del ricorso, un esito che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Comprendere perché un ricorso possa essere respinto per ragioni formali è fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania. L’imputato, attraverso il suo legale, aveva sollevato diverse censure contro la decisione dei giudici di secondo grado, contestando in particolare la correttezza della motivazione in merito alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato e ad altri aspetti di diritto.
L’Analisi della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile sulla base di due distinti e fondamentali principi della procedura penale, evidenziando come l’atto mancasse dei requisiti essenziali per poter essere esaminato nel merito.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di inammissibilità del ricorso risiedeva nel fatto che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per la legittimità non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Esso deve, invece, assolvere alla funzione di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, dialogando con le motivazioni dei giudici precedenti e spiegando perché queste sarebbero errate. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con la decisione di secondo grado, è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
La Censura Nuova Proposta per la Prima Volta in Cassazione
Il secondo profilo di inammissibilità riguardava un’ulteriore censura, relativa all’applicazione dell’art. 99, quarto comma, del codice penale. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era mai stata presentata come motivo di appello nel giudizio precedente. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non è possibile dedurre in Cassazione vizi della motivazione che non siano stati specificamente eccepiti con l’atto di appello. Questo principio mira a garantire la gradualità del giudizio e a impedire che vengano introdotte questioni nuove nell’ultimo grado, che è riservato al solo controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un organo che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Per questo motivo, il ricorso deve essere redatto in modo da evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. La mera ripetizione di argomentazioni fattuali o di censure generiche non è sufficiente. Allo stesso modo, il divieto di introdurre motivi nuovi (cosiddetti nova) in Cassazione è essenziale per preservare la struttura del processo, che prevede che le questioni vengano sottoposte gradualmente all’esame dei giudici di merito.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce l’importanza cruciale di una redazione tecnica e puntuale degli atti di impugnazione, in particolare del ricorso per Cassazione. La decisione sottolinea che la superficialità o la genericità nella formulazione dei motivi porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche: il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La sentenza funge da monito: per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile una difesa tecnica che sappia articolare critiche pertinenti, specifiche e argomentate, nel pieno rispetto dei limiti imposti dal codice di procedura.
Posso riproporre gli stessi motivi dell’appello nel ricorso in Cassazione?
No, la semplice e pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e respinti dalla corte di merito rende il ricorso inammissibile. È necessario formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Se una censura, in particolare un vizio di motivazione, non è stata sollevata con l’atto di appello, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. Tale motivo sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2187 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione ordine alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato, è indeducibile perché fondato motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in ap puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 2-3, dovendosi gli stessi considerar specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una c argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso che denuncia anche la carenza di motivazione in ordine all’art. 99, quarto comma, cod.pen. non è consentito in sede di legittimità perc censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
Il Con igliere Estensore
Il Presidente