Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: il Pericolo dei Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la mancanza di questi elementi conduca a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: non è sufficiente dissentire da una decisione, ma è necessario criticarla in modo puntuale e pertinente.
Il Caso in Analisi
Un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio per diversi reati (escluso uno dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d’Appello), decide di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentra su un unico punto: un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo il ricorrente, i giudici d’appello non avrebbero valutato con la dovuta attenzione l’attendibilità della persona offesa e di sua moglie, sostenendo che l’inimicizia pregressa tra le parti avrebbe dovuto indurre a un esame più critico delle loro testimonianze.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, tronca sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: il motivo di impugnazione è risultato essere una mera riproposizione delle argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di contestare specificamente il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado, il ricorso si è limitato a replicare le precedenti doglianze, dimostrando di non essersi confrontato affatto con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte spiegano che la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato la propria decisione. Aveva infatti evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa fossero supportate non solo dalla testimonianza convergente della moglie, ma anche da prove oggettive come un referto medico e le deposizioni di altri testimoni. Il ricorso, non affrontando questi punti specifici e limitandosi a un generico lamento sulla mancata valutazione dell’inimicizia, ha fallito nel suo scopo. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le specifiche lacune o errori. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente infondata, condannandolo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie, specifiche e pertinenti, e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito dei fatti. I ricorsi generici o meramente ripetitivi non solo sono destinati al fallimento, ma comportano anche un aggravio di spese per chi li propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Cosa significa che un ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata?
Significa che il ricorso ignora le ragioni specifiche per cui i giudici del grado precedente hanno preso una certa decisione. Invece di criticare punto per punto il ragionamento della sentenza, si limita a ripetere le proprie tesi in modo generico, come se quella motivazione non esistesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31325 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a MACERATA CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Napoli, che ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato molestie, perché estinto per interven prescrizione, con conseguente rideterminazione in mitius della pena, confermandone la condanna per í rimanenti reati;
considerato che l’unico motivo di impugnazione – che ha denunciato il vizio d motivazione, assumendo che nella specie avrebbe dovuto essere compiuto un più penetrante vaglio dell’attendibilità della persona offesa e della moglie, in particolare in ragione dell’in tra loro e l’imputato – difetta della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere ef censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto del fatto ch racconto della persona offesa trovi riscontro non solo nelle convergenti dichiarazioni della mog ma anche nel referto acquisito e nelle dichiarazioni degli altri testi), si è limitato a ri doglìanze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, cos confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l’iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Faìlla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.