Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta, tra l’altro in termi del tutto vaghi e generici, contrariamente a quanto è prescritto dagli artt. 581 comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione fornita dai giudici appello in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati dì cui ai ca d’imputazione a), b) e c) ascritti all’odierno ricorrente, non è consentito in sede legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come sì evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 1), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
che, infatti, con i suddetti motivi – con í quali, pur essendosi formalmente lamentato un vizio di motivazione, in realtà si è censurata null’altro che una
decisione erronea in punto di responsabilità, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio (per di più, non considerando che una tale censura, che nel caso di specie è avulsa dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, è estranea al sindacato del presente giudizio, attesa la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze probatorie a quello espresso dai giudici di merito) -, mentre, come è stato evidenziato dalla Corte territoriale (si veda la pag. 1 della sentenza impugnata), le doglianze avanzate con l’atto d’appello riguardavano solamente il trattamento sanzionatorio statuito dal giudice di prime cure, senza alcuna contestazione degli elementi di fatto e diritto posti a base della ritenuta sussistenza della responsabilità penale del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.