L’inammissibilità del ricorso: quando un appello è troppo generico?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ci offre un’importante lezione sulla necessità di precisione e specificità negli atti giudiziari. Con la decisione in commento, i giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: un ricorso, per essere valido, deve essere specifico. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e le conseguenze per chi non rispetta tale requisito.
Il caso in esame: un appello senza dettagli
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La difesa del ricorrente lamentava una ‘carenza motivazionale’ da parte dei giudici di secondo grado, i quali non si erano pronunciati su una richiesta di proscioglimento. Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini molto generici, senza indicare in modo chiaro e preciso quali fossero gli elementi specifici a sostegno della propria tesi.
In sostanza, l’atto di impugnazione si limitava a una critica generale alla sentenza, senza fornire al giudice gli strumenti necessari per poter valutare nel merito le doglianze sollevate. Questa indeterminatezza ha rappresentato il fulcro della decisione della Suprema Corte.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile. Il motivo principale risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’ dai giudici di legittimità, non ha saputo specificare quali fossero gli errori o le omissioni contestate. Non basta affermare che una motivazione è carente; è necessario spiegare perché, dove e come. Senza questa specificità, il giudice dell’impugnazione non è in grado di esercitare il proprio controllo, e l’atto si riduce a un mero dissenso non argomentato.
Le motivazioni della Corte
I giudici hanno spiegato che l’atto presentato era ‘generico per indeterminatezza’ e ‘privo del requisito prescritto dall’art. 581’. L’appello non indicava gli elementi alla base della censura formulata, impedendo di fatto alla Corte di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. La funzione del ricorso non è quella di provocare un nuovo giudizio sul fatto, ma di sottoporre al giudice superiore critiche mirate e argomentate contro la decisione impugnata. In assenza di ciò, l’atto è processualmente inutile e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione conferma un principio cardine del diritto processuale: la chiarezza e la specificità sono requisiti imprescindibili per un’efficace tutela dei propri diritti. Un ricorso vago e generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il proponente. In questo caso, oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: nel redigere un atto di impugnazione, è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo dettagliato e puntuale, collegandole direttamente agli atti del processo e alle parti della sentenza che si intendono criticare.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato, non indicando gli elementi specifici su cui si basava la critica alla sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dalla legge.
Quale norma specifica del codice di procedura penale non è stata rispettata?
Non è stato rispettato l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di indicare in modo specifico i motivi di fatto e di diritto alla base dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce carenza motivazionale in ordine all’omessa pronuncia di proscioglimento del ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr., in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere COGNOME