Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Sono Generici e Ripetitivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole precise che ne definiscono i limiti. Non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ulteriormente questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato perché i motivi erano generici e riproponevano questioni già decise. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua presentazione non conforme alla legge.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha tentato di portare il suo caso all’attenzione della Corte di Cassazione, sollevando una serie di motivi a sostegno della propria difesa. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non conformi ai requisiti richiesti dalla legge per accedere al giudizio di legittimità. La decisione si è basata su due pilastri fondamentali: la genericità delle censure e la loro natura meramente riproduttiva.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. Deve, al contrario, individuare in modo specifico e puntuale gli errori di diritto che si presume siano stati commessi dal giudice di merito. Nel caso di specie, la Corte ha definito i motivi come “mere doglianze generiche”, ossia lamentele vaghe che non articolavano una critica giuridicamente strutturata e pertinente alla violazione di legge.
La Ripetitività delle Argomentazioni
Oltre alla genericità, la Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano “riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripresentare le stesse tesi difensive già esposte e respinte in Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità della decisione. Questo tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui medesimi punti è contrario alla funzione della Cassazione, che non può riesaminare nel merito questioni già risolte.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e lineare. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti “non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Il giudizio della Cassazione è, per sua natura, un controllo sulla corretta applicazione della legge, non una terza occasione per discutere i fatti e la responsabilità penale. Poiché le argomentazioni del ricorrente miravano proprio a questo, ossia a rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito (come indicato nelle pagine 4-6 della sentenza d’appello), esse sono state considerate estranee all’ambito del giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. È indispensabile che il ricorso articoli critiche precise, focalizzate su errori di diritto o vizi di motivazione logica, evitando di riproporre in modo sterile argomenti di fatto già valutati. In assenza di tali requisiti, l’impugnazione non solo sarà inefficace, ma comporterà anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono considerati ‘doglianze generiche’ e riproduttive di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal giudice di merito, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare i fatti o le prove del processo. Pertanto, un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, stabilita dal giudice (in questo caso tremila euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a DERSCA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 150 R.G. n. 1277/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, avendo la Corte di merito affrontato entrambe le tesi difensive degli imputati, disattendendole);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.