Inammissibilità del ricorso: la precisione è un obbligo processuale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente, infatti, lamentare genericamente la violazione di una norma di legge per ottenere una revisione della sentenza; è necessario che l’atto di impugnazione contenga critiche puntuali e argomentate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito i confini tra una censura valida e una mera evocazione di vizi normativi.
Il caso in esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La parte ricorrente aveva dedotto l’inosservanza dell’art. 129 del codice di procedura penale, norma che impone al giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità. Tuttavia, l’atto depositato mancava di qualsiasi approfondimento specifico, limitandosi a citare il vizio senza spiegare come e perché la sentenza di secondo grado fosse incorsa in tale errore.
Inammissibilità del ricorso per motivi generici
La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso era totalmente privo di un’effettiva censura. Quando un atto si limita a evocare un vizio senza fornire la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto, scatta inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, poiché il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio a critica vincolata.
Le conseguenze pecuniarie
Oltre al rigetto dell’istanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta oneri economici significativi. La legge prevede che, in caso di ricorso inammissibile, la parte soccombente sia condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in tremila euro, a dimostrazione della severità con cui l’ordinamento colpisce le impugnazioni manifestamente infondate o scritte in modo approssimativo.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla constatazione che il ricorso non conteneva gli elementi minimi necessari per essere esaminato nel merito. I giudici hanno osservato che la genericità dei motivi rende l’atto inidoneo a sollecitare il controllo di legittimità. Citando precedenti conformi, la Corte ha ribadito che l’onere di specificità impone al ricorrente di indicare esattamente i punti della decisione impugnata che si considerano errati e le ragioni giuridiche che sostengono tale tesi. La semplice menzione dell’articolo 129 c.p.p. è stata giudicata meramente evocativa e priva di sostanza critica.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede una competenza tecnica elevata e un’analisi rigorosa della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma una tutela per l’efficienza del sistema giudiziario, volta a evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni non correttamente formulate. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento funge da monito: la chiarezza e la specificità delle doglianze sono requisiti imprescindibili per l’accesso alla giustizia di legittimità.
Cosa si intende per ricorso generico in Cassazione?
Si definisce generico un ricorso che non indica con precisione le ragioni di fatto o di diritto per cui si contesta la sentenza, limitandosi a citare norme violate senza argomentazione.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile impugnare una sentenza citando solo l’articolo 129 c.p.p.?
No, la semplice citazione della norma senza una specifica censura che spieghi come sia stata violata nel caso concreto rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41995 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME CODICE_FISCALE nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’inosservanza dell’art. 129 c proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione essen meramente evocativo del vizio enunciato;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli s non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a ver (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.