Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di secondo grado, deve rispettare criteri di precisione e specificità estremamente rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che contestare il trattamento sanzionatorio in modo vago conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unica critica mossa dalla difesa riguardava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva o non correttamente calcolata. Tuttavia, il ricorso non indicava con precisione quali passaggi della sentenza di merito fossero errati, limitandosi a una censura di carattere generale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato gli atti, rilevando che la sentenza impugnata era, al contrario, sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte d’Appello aveva infatti analizzato correttamente tutte le deduzioni difensive presentate durante il secondo grado di giudizio. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come la mancanza di argomentazioni specifiche renda impossibile un nuovo esame della questione.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di merito ma un giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che la doglianza presentata era affetta da assoluta genericità e aspecificità. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica puntuale che si confronti direttamente con le ragioni esposte dal giudice nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo dimostrare alcuna illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello riguardo al trattamento punitivo. Inoltre, l’ordinanza richiama l’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, che impone sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili per colpa del ricorrente.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità definitiva, con pesanti ricadute economiche per la parte privata. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: il diritto di difesa deve essere esercitato attraverso atti tecnicamente ineccepibili. Presentare un ricorso generico non solo non produce risultati favorevoli, ma aggrava la posizione economica del condannato, sottolineando l’importanza di una strategia legale basata su analisi critiche e dettagliate dei provvedimenti giudiziari.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico e puntuale i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, limitandosi a lamentele vaghe.
Quali sono i costi legati a un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che può variare sensibilmente.
Si può contestare la pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha applicato criteri illogici o ha omesso di valutare elementi decisivi previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40912 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40912 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l’unica doglianza si censura, i assoluta genericità e aspecificità, la determinazione del trattamento punitivo quand la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e d esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.