Inammissibilità del ricorso: quando la ripetizione dei motivi è fatale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali filtri di accesso alla Corte di Cassazione. Nel sistema processuale penale italiano, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione di secondo grado, ma è necessario articolare una critica puntuale e specifica. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la pedissequa reiterazione dei motivi d’appello rende il ricorso inammissibile.
Il caso e la prova testimoniale contestata
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’inutilizzabilità di una prova testimoniale che, a suo dire, sarebbe stata assunta senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 197-bis del codice di procedura penale. Tale norma disciplina l’esame di soggetti imputati in procedimenti connessi, imponendo tutele specifiche per la validità dell’atto.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di ricorso, dichiarandoli immediatamente indeducibili. La Corte ha osservato che le censure proposte non erano altro che una copia di quanto già esposto e ampiamente discusso durante il giudizio di appello. La Corte territoriale aveva già risposto in modo puntuale e giuridicamente corretto a tali contestazioni, smontando le tesi della difesa con argomentazioni solide.
L’assenza di specificità dei motivi
Il punto centrale della decisione risiede nella natura “apparente” delle critiche. Un ricorso che omette di confrontarsi con le ragioni espresse nella sentenza impugnata non assolve alla sua funzione tipica. La legge richiede che il ricorrente indichi precisamente i punti della decisione che ritiene errati e spieghi il perché, non limitandosi a riproporre una tesi già rigettata dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rilievo che il ricorso non presentava i caratteri della specificità necessari per superare il vaglio di ammissibilità. I giudici hanno sottolineato come la difesa non avesse prodotto nuovi argomenti o confutato logicamente le spiegazioni fornite dalla Corte d’Appello riguardo alla validità della prova testimoniale. Quando i motivi di ricorso si risolvono in una critica non argomentata e meramente ripetitiva, l’atto deve essere considerato nullo ai fini del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ravvisato la mancanza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro l’uso improprio dello strumento giudiziario. Questa pronuncia ricorda a tutti gli operatori del diritto che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità che esige un rigore argomentativo elevatissimo e un confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi d’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché manca del requisito della specificità e non offre una critica diretta alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro verso la Cassa delle ammende.
Perché è importante l’articolo 197-bis c.p.p. citato nella sentenza?
Questa norma garantisce che l’esame di testimoni in procedimenti connessi avvenga con tutele specifiche, la cui violazione può portare all’inutilizzabilità della prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48434 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48434 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta l’inutilizzabilità della prova testimoniale assunta senza le garanzie di cui all’art. 197 -bis cod. proc. pen., sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 6 e 7), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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