Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6394 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6394 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a PARTINICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PARTINICO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, identici seppur distinti;
rilevato che l’unico motivo di ricorso addotto da ciascuno di essi evoca promiscuamente e confusamente categorie di vizi radicalmente differenti (art. 606, lett. e – vizi di motivazione – e lett. b -violazione di legge penale – del codic di procedura) ma in realtà si risolve in una genericissima collatio di principi in tema di motivazione delle sentenze, del tutto privi di collegamento e confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi aspecifici;
evidenziato e ribadito che la genericità si configura non solo nel caso di indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237596);
considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.