Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Riguardano il Merito
L’ordinanza n. 10790 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. In questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di condanna davanti al massimo organo della giustizia penale. Approfondiamo i contorni di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ovvero quelle circostanze che possono portare a una riduzione della pena. Il secondo motivo, invece, verteva sulla valutazione della recidiva, cioè la condizione di chi torna a commettere un reato dopo una precedente condanna.
Il ricorrente, in sostanza, non contestava vizi procedurali o errate applicazioni della legge, ma le valutazioni compiute dai giudici di secondo grado riguardo alla gravità del fatto e alla sua personale propensione a delinquere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti entrambi ‘manifestamente infondati’. Di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Oltre a confermare la decisione impugnata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipicamente prevista per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: la Corretta Valutazione di Merito del Giudice d’Appello
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ruolo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quello della Corte di Cassazione. I primi hanno il compito di ricostruire i fatti, valutare le prove e determinare la gravità del reato e la personalità dell’imputato. La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di ‘legittimità’: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che il ragionamento del giudice inferiore non sia viziato da palesi illogicità o contraddizioni.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che le valutazioni della Corte d’Appello sulla gravità del reato e sulla propensione a delinquere dell’imputato – elementi chiave per decidere sulle attenuanti e sulla recidiva – erano state compiute in modo logico e coerente. Non essendo emersa alcuna ‘manifesta illogicità o contraddittorietà’, tali valutazioni di merito non potevano essere messe in discussione in sede di legittimità. Tentare di farlo equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che esula dalle sue funzioni.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nel percorso motivazionale della sentenza impugnata. Contestare genericamente l’apprezzamento del giudice sui fatti o sulla personalità dell’imputato, se questo apprezzamento è immune da vizi evidenti, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati riguardavano valutazioni di merito (come la gravità del reato e la propensione a delinquere), che il giudice d’appello aveva compiuto in modo logico e non contraddittorio. Tali valutazioni non sono sindacabili dalla Corte di Cassazione.
Quali erano i motivi del ricorso?
I motivi del ricorso erano due: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva. Entrambi sono stati considerati dalla Corte come contestazioni di merito e non di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che entrambi i motivi, l’uno avente ad oggetto l’omesso riconoscimento delle generiche e l’altro la recidiva, sono manifestamente infondati, in quanto le valutazioni di merito compiute dal giudice d’appello in ordine alla gravità del reato ed alla accertata sussistenza di una propensione a delinquere sono immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè non sono altrimenti sindacabili in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente