Inammissibilità del ricorso: quando l’interesse a decidere viene meno
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 851/2024, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Questo caso offre uno spunto pratico per comprendere come l’evoluzione dei fatti possa rendere superfluo l’intervento del giudice di legittimità, portando a una chiusura in rito del procedimento. La vicenda riguarda la richiesta di un detenuto di ottenere l’autorizzazione ai colloqui con un familiare, inizialmente negata e poi concessa durante il giudizio di impugnazione.
I Fatti di Causa
Un soggetto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati di particolare gravità, tra cui l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), si vedeva negare dal Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) l’autorizzazione a effettuare colloqui con la propria moglie. Avverso tale decisione, l’interessato proponeva appello cautelare al Tribunale, il quale confermava il provvedimento di diniego.
Di conseguenza, il detenuto, tramite i suoi difensori, presentava ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme di legge, incluse disposizioni costituzionali e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Tuttavia, nelle more del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, accadeva un fatto nuovo e decisivo: lo stesso G.i.p. che aveva inizialmente negato il permesso, concedeva l’autorizzazione al colloquio. A seguito di ciò, i difensori depositavano un atto di rinuncia al ricorso.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte, prendendo atto sia della rinuncia che, soprattutto, della circostanza che l’aveva motivata, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La pronuncia non si basa sulla semplice rinuncia, ma sulla causa che l’ha determinata: il concreto venir meno dell’interesse del ricorrente a ottenere una decisione.
Il Procuratore generale aveva già concluso in tal senso, chiedendo una declaratoria di inammissibilità per rinuncia. La Corte, tuttavia, ha specificato che la vera ragione processuale risiedeva nella “sopravvenuta mancanza di interesse”.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si fonda su un pilastro del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire. Questo requisito non deve esistere solo al momento della presentazione dell’impugnazione, ma deve persistere per tutta la durata del giudizio.
Nel caso di specie, l’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento dell’ordinanza che negava i colloqui. Una volta che l’autorizzazione è stata concessa dal G.i.p., il ricorrente ha ottenuto esattamente ciò che chiedeva. Di conseguenza, una qualsiasi decisione della Corte di Cassazione sul punto sarebbe stata priva di utilità pratica. L’interesse del ricorrente si è estinto nel momento in cui la sua pretesa è stata soddisfatta in un’altra sede.
Questa situazione processuale porta a una dichiarazione di inammissibilità che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. La Corte, inoltre, ha precisato che tale esito esclude anche l’adozione di “statuizioni accessorie”, come ad esempio la condanna alle spese processuali.
Conclusioni
La sentenza in commento illustra efficacemente il principio di economia processuale e la necessità che ogni giudizio risponda a un interesse concreto e attuale. Quando tale interesse viene a mancare, come nel caso in cui l’obiettivo del ricorso venga raggiunto per altre vie, il procedimento si arresta con una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Questa decisione, pur essendo di natura puramente processuale, conferma che la giustizia non si occupa di questioni astratte o superate dai fatti, ma interviene solo laddove sia necessario risolvere una controversia ancora esistente.
Cosa succede se l’interesse a un ricorso viene a mancare dopo che è stato presentato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per ‘sopravvenuta mancanza di interesse’. Di conseguenza, il giudice non esamina il merito della questione, poiché una sua decisione sarebbe priva di qualsiasi utilità pratica per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Perché l’autorizzazione al colloquio con la moglie, che era stata inizialmente negata e costituiva l’oggetto del ricorso, è stata concessa dal G.i.p. mentre il giudizio in Cassazione era ancora pendente. Il ricorrente ha così ottenuto il bene della vita a cui aspirava, rendendo superfluo il proseguimento del ricorso.
Qual è la conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse?
La principale conseguenza è che il procedimento si conclude senza una decisione sul fondo della questione legale sollevata. Inoltre, come specificato dalla Corte in questa sentenza, tale esito processuale esclude l’adozione di statuizioni accessorie, come la condanna al pagamento delle spese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il 01/08/1979 a Campi Salentina avverso l’ordinanza in data 25/08/2023 del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 25/08/2023 il Tribunale di Lecce ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 28/07/2023 con cui è stata negata a NOME COGNOME sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990, l’autorizzazione all’effettuazione di colloqui con la moglie NOME COGNOME
Ha proposto ricorso COGNOME tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge anche in relazione agli artt. 18, comma 1 e 4 ord. Pen., 13 Cost. e 3 C.E.D.U.
I difensori hanno inviato nelle more atto di rinuncia, segnalando che era stata concessa dal G.i.p. l’autorizzazione al colloquio con la moglie.
Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
L’intervenuta rinuncia è correlata al concreto venir meno dell’interesse al ricorso, essendo stata concessa l’autorizzazione in origine negata.
Di qui l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, il che esclude statuizioni accessorie.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 29/11/2023