Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche e soprattutto attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di motivi di impugnazione generici e non specifici. Questo caso offre uno spunto essenziale sull’importanza di redigere atti difensivi che si confrontino puntualmente con le decisioni dei giudici di grado inferiore.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato dalla difesa di un’imputata avverso un’ordinanza della Corte di Appello di Torino. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza di primo grado. La difesa, non accettando tale decisione, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando una violazione della legge processuale nella diagnosi di inammissibilità formulata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione originaria, ma si è fermata a un livello preliminare, analizzando la struttura e il contenuto del ricorso stesso. La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto di impugnazione presentato alla Cassazione era viziato dallo stesso difetto che la Corte d’Appello aveva riscontrato nell’atto di appello: la genericità.
Le Motivazioni: La Specificità come Requisito Essenziale
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
La Cassazione ha evidenziato come il ricorso non fosse in grado di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza di primo grado era stata, a detta dei giudici, “articolata e puntuale”. Di fronte a tale completezza, l’atto di appello si era risolto in “affermazioni apodittiche e di stile”, ovvero asserzioni generiche e non supportate da argomentazioni concrete. Il ricorso per Cassazione, invece di sanare questo difetto, lo ha replicato, limitandosi a lamentare l’inammissibilità dichiarata in appello senza però costruire una critica specifica e pertinente.
In sostanza, la Suprema Corte ha stabilito che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, dialogando criticamente con le sue argomentazioni. Un ricorso che si limita a ripetere le proprie tesi senza smontare quelle avversarie è destinato all’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito severo per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa e approfondita della decisione che si intende contestare. Ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e autosufficiente, in grado di evidenziare chiaramente l’errore del giudice. Affermazioni generiche, formule di stile o la mera riproposizione di tesi già respinte non superano il vaglio di ammissibilità.
La conseguenza di tale superficialità non è solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche una condanna economica per il ricorrente, che in questo caso è stato obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa, che si esercita attraverso la capacità di argomentare e non solo di affermare.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, cioè se non si confronta in modo specifico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando e si limita a fare affermazioni generiche o di stile.
Quale requisito legale specifico è stato violato in questo caso?
In questo caso è stato violato l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, il quale richiede che i motivi di impugnazione siano specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge processuale in relazione alla diagnosi di inammissibilità dell’atto di appello formulata dalla Corte territoriale, è a sua volta generico per indeterminatezza perché esso stesso privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non in grado di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali, rispetto alla articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo grado, l’impugnazione di merito si risolveva in affermazioni apodittiche e di stile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore