Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4512 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARATE BRIANZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; u-vi.
o i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione NOME Gianfranco avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 26/05/2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che lo aveva condanNOME, all’esito di giudizio ordinario, per rapina.
Deduce il ricorrente insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Lamenta mancata attenzione alle discrasie della deposizione della persona offesa in merito alle modalità dell’aggressione, all’incongruenza tra la durata di tale episodio e le lesioni riscontrate e alla inverosimiglianza della versione accusatoria relativa alla presenza di un secondo aggressore del quale il denunciante non ha mai fornito alcun dato, idoneo all’identificazione.
Il ricorrente presentava conclusioni scritte.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugNOMEria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegNOME finisce per risultare del tutto aspecifico.
Ed invero, le doglianze articolate nel ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocu/i della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all’art. 192 cod. proc. pen.
La prova della colpevolezza dell’imputato è stata ravvisata nella testimonianza della persona offesa, considerata coerente ed attendibile, nonostante alcune ambiguità che vertono su aspetti del tutto secondari e su particolari di nessun rilievo per spiegare lo svolgersi degli avvenimenti,
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considerato che non è stata contestata né la visita del Lagumina a casa del NOME volta definire l’acquisto del telefonino, né d’altro canto che l’ac q uisto sia andato a monte. Deposizione che è stata positivamente apprezzata, escludendo q ualunq ue intento calunniatorio del dichiarante che non appare raccordabile con la sua personalità, indicato come “soggetto debole, impressionabile, fragile, che era uscito da quella esperienza così scosso da chiamare i carabinieri e farsi guidare da loro all’indirizzo di una caserma che le sue precarie condizioni non gli avrebbero consentito di trovare da solo e che ancora in dibattimento, tre anni dopo il fatto, ha esibito tutta la sua confusa fragilità”. Deposizione che è risultata riscontrata dal certificato del pronto soccorso dell’ospedale in cui si dà atto di lesione pienamente compatibili con la descrizione de g li accadimenti.
A fronte delle ar g omentazioni della sentenza impu g nata le censure del ricorrente si appalesano del tutto g eneriche e comunq ue dirette a contestare la valutazione effettuata dai g iudici di merito rispetto alle quali non si se g nala alcuna assenza fisica di motivazione ma si reiterano in maniera aspecifica ar g omenti di diverso se g no valutativo.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannate al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
Roma 26.10.2022
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consi g liere estensore
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