Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara sostituiva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME con la misura cautelare dell’obbligo di dimora; il Pubblico Ministero, con istanza del 22 marzo 2023, chiedeva di modificare il termine di fase di durata della misura cautelare, rilevando che per le truffe per le quali l’indagata era stata sottoposta a misura cautelare, vi erano tre aggravanti ad effetto speciale, ovvero quelle di cui agli artt. 640 comma 2 n.2 e2-bis e 61-bis cod. pen, sicché, in applicazione del disposto di cui all’ad 63 comma 4 cod. pen, ia pena massima applicabile al reato non andava individuata in anni 5 di reclusione, ma in anni 6 e mesi 8 di reclusione (art. 303 comma 1 lett. a) n. 2 cod. proc. pen.); il giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza, osservando che per le due circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all’ad 640 comma n.2 2 e 2-bis cod. pen. non era applicabile il disposto di cui all’alt 63 comma 4 cod pen., ma andava effettuato un solo aumento di pena nella misura massima di anni 5 di reclusione, nulla dicerdo sull’aggravante di cui all’art 61-bis cod pen; a seguito di appello del Pubblico ministero, il tribunale del riesame di Torino, condividendo le argomentazioni del Pubblico ministero, rideterminava il termine di fase della misura non custodiale in anni 1 ai sensi del combinato disposto di cui all’ad 303 comma uno lett. a) n.2 e 308 comma 1 cod proc pen
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME NOME, chiedendone l’annullamento.
Al riguardo osserva che l’aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen., anche a prescindere dalla mancata contestazione anche in fatto della stessa, doveva ritenersi insussistente posto che presuppone l’esistenza di un gruppo criminale organizzato e che il giudice per le indagini preliminari aveva escluso l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo ipotizzato dal Pubblico ministero; quanto al profilo del concorso tra le due aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 640 comma 2 n.2 e 2-bis cod. pen., il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente richiamato l’art. 68 comma 2 cod. pen. e la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in caso di circostanze aggravanti previste allo stesso numero o allo stesso comma, il concorso delle stesse ai fini sanzionatori sarebbe configurabile solo quanto dette circostanze siano tra loro ontologicamente diverse, evidenziando poi la mancanza di ontologica diversità, visto che la seconda è connaturata alla prima, essendo una persona in età avanzata più incline a credere al pericolo prospettato dall’agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto due profili.
1.1 Innanzitutto potrebbe essere oggetto di impugnazione la mancata pronunzia della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine, ma non un provvedimento di natura meramente dichiarativa quale quello in esame, che non comporta alcuna lesione concreta ed attuale dei diritti dell’indagato.
Inoltre, da quanto rappresentato in ricorso, risulta che il termine di fase di un anno (anziché sei mei) stabilito dal tribunale del riesame è abbondantemente decorso, essendo scaduto il 29/09/2023, per cui non si vede (né è stato rappresentato) quale interesse abbia la ricorrente
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/02/2024