Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per accedere al giudizio di legittimità, i motivi di impugnazione devono essere specifici e non limitarsi a una generica contestazione. L’analisi di questo provvedimento offre spunti cruciali sull’inammissibilità del ricorso quando questo si traduce in un tentativo di riesaminare il merito della causa, compito precluso alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile nei primi due gradi di giudizio, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per contestare la correttezza della motivazione che ha fondato la sua condanna. Le sue doglianze si concentravano sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non soddisfacevano i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Anziché individuare precisi vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, l’appello si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, sollecitando di fatto un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni pilastri procedurali. In primo luogo, ha evidenziato la mancanza di correlazione tra le complesse argomentazioni della sentenza d’appello e le generiche critiche mosse dal ricorrente. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice che si contesta, e non ignorarle. In secondo luogo, i giudici hanno ribadito che la Cassazione non può effettuare una rivalutazione delle fonti di prova o proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, logicamente coerente, dei giudici di merito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente motivato la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza. Il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione è estraneo al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. È uno strumento tecnico volto a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Un ricorso che si limiti a ripetere le difese dei gradi precedenti o a chiedere una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche: il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Ciò sottolinea la necessità di un’attenta e rigorosa preparazione tecnica dell’atto di impugnazione, focalizzato esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come la testimonianza della persona offesa?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non di condurre un nuovo giudizio sul merito.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5989 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a UDINE il 20/10/1972
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano in particolare le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ove i giudici con motivazione congrua e priva di illogicità hanno indicato tutti gli elementi in forza dei quali hanno ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente in particolar modo hanno ritenuto credibile le dichiarazioni e il riconoscimento effettuato dalla persona offesa);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il c1onsigliere Esten
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e
Il Presidente