Inammissibilità del Ricorso: Perché non si possono Introdurre Nuovi Motivi in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul processo penale e, in particolare, sui limiti del ricorso davanti alla Suprema Corte. La decisione sottolinea un principio fondamentale: non è possibile introdurre motivi di doglianza nuovi, mai sollevati nei precedenti gradi di giudizio. In questo articolo, analizzeremo il caso che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, le ragioni giuridiche alla base della decisione e le conseguenze per il ricorrente.
Il Contesto: Dal Processo d’Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. È cruciale notare che, nel giudizio di secondo grado, la difesa si era concentrata esclusivamente sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non era stata mossa alcuna contestazione riguardo all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
Successivamente, nel presentare ricorso per Cassazione, la strategia difensiva è cambiata radicalmente. Per la prima volta, è stato sollevato un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello proprio sul punto dell’affermazione della colpevolezza. Questo cambiamento di rotta si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Il Principio dell’Inammissibilità del Ricorso per Motivi Nuovi
Il sistema processuale italiano prevede una progressione logica dei gradi di giudizio. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Ciò significa che la Suprema Corte non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Introdurre un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione viola il principio del cosiddetto “devolutivo”, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sui punti della sentenza che sono stati specificamente contestati. Se un punto, come la colpevolezza, non viene contestato in appello, si forma su di esso un “giudicato parziale”, che non può più essere messo in discussione.
L’Ordinanza della Cassazione e le sue Motivazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2737/2024, ha applicato rigorosamente questi principi. I giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso per due ragioni principali.
La Novità della Questione Sollevata
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che la questione del vizio di motivazione sulla responsabilità era stata introdotta per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione deve vertere sulle stesse questioni dibattute in appello. Averle ignorate in quella sede preclude la possibilità di sollevarle successivamente.
La Mancanza di Specificità
In aggiunta, la Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate erano comunque prive del “necessario requisito della specificità”. I motivi di ricorso in Cassazione devono essere formulati in modo chiaro e preciso, indicando esattamente quale parte della sentenza si contesta e per quali ragioni di diritto, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente a pagare non solo le spese processuali, ma anche una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa, ovvero senza la dovuta diligenza nel valutare i presupposti di ammissibilità, come nel caso di un’impugnazione basata su motivi palesemente non consentiti. A supporto di tale decisione, viene citata la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ha introdotto un motivo di doglianza – il vizio di motivazione sulla responsabilità dell’imputato – che non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio. L’appello si era limitato a contestare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo un principio consolidato, il giudizio di Cassazione non può estendersi a questioni nuove, su cui si è già formato un giudicato implicito. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le argomentazioni presentate erano generiche e prive della specificità richiesta per un valido ricorso di legittimità. La condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza di un’impugnazione proposta in modo colposo, ovvero senza rispettare le regole fondamentali del processo.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una corretta strategia processuale. Le scelte compiute in un grado di giudizio hanno effetti preclusivi sui gradi successivi. È fondamentale, quindi, che tutti i possibili motivi di contestazione vengano sollevati tempestivamente, già a partire dal giudizio d’appello. Tentare di introdurre nuove questioni davanti alla Corte di Cassazione non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato, che si vede condannato al pagamento di spese e sanzioni per aver intrapreso un’azione legale priva dei presupposti di legge.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No, l’ordinanza stabilisce che è inammissibile un ricorso basato su una questione (in questo caso, il vizio di motivazione sulla responsabilità) che non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio, dove ci si era limitati a chiedere le attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione oltre alle spese processuali?
La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse agito con colpa nel proporre un ricorso manifestamente inammissibile. La sanzione è prevista per scoraggiare impugnazioni presentate senza una seria valutazione dei presupposti di legge, come citato dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a fronte della deduzione in appello della s questione concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche, deduce per la prima volta in questa Sede, peraltro con argomentazioni prive del necessario requisito della specificità, il vizio di motivazione in ordine al punto concernente l’affermazione responsabilità dell’imputato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.