Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio. Con questa decisione, i giudici supremi hanno chiarito i limiti invalicabili per chi intende appellarsi alla Cassazione, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove. Approfondiamo questo caso per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una pronuncia di condanna del Tribunale di primo grado. L’imputato era stato inizialmente accusato di un reato ai sensi dell’art. 336 del codice penale, ma il giudice aveva riqualificato il fatto in un’ipotesi più lieve, prevista dall’art. 612 c.p. Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, ha prosciolto l’imputato. Tuttavia, l’assoluzione non è avvenuta “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, bensì per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Questo significa che, pur riconoscendo la sussistenza del reato, i giudici di secondo grado lo hanno ritenuto talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
I Motivi del Ricorso e la dichiarazione di Inammissibilità
Insoddisfatto di questa formula assolutoria, che comunque presuppone un giudizio di colpevolezza, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi non contestavano un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 131 bis, ma miravano a dimostrare una totale assenza di prove della sua colpevolezza. In sostanza, egli chiedeva ai giudici di legittimità di riesaminare le prove e gli indizi raccolti durante il processo per giungere a una piena assoluzione nel merito. È proprio questa impostazione a determinare l’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza.
In primo luogo, i motivi presentati sono stati definiti una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è semplicemente riproposta la stessa tesi difensiva.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, il ricorrente ha chiesto alla Cassazione di svolgere un’attività che le è preclusa: una rivalutazione delle prove o una diretta interpretazione degli elementi indiziari. Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Sollecitare un nuovo giudizio sui fatti, anziché un controllo sulla legalità e logicità dell’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, che non è consentito dalla legge.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012), confermando che il giudice di legittimità non può essere investito di frammenti probatori per una loro rivalutazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È fondamentale comprendere che l’appello alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti di motivazione (illogicità, contraddittorietà). Non è possibile utilizzare questo strumento per contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di primo e secondo grado. Un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare specifici errori giuridici nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un compito che non rientra nella sua giurisdizione. Inoltre, i motivi erano una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello.
Cosa significa essere prosciolti per “particolare tenuità del fatto”?
Significa che il giudice ha riconosciuto che il fatto commesso costituisce reato, ma lo ha considerato talmente lieve, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno, da non renderne necessaria la punizione penale.
Qual è la differenza tra un controllo di legittimità e una valutazione di merito?
La valutazione di merito riguarda l’analisi dei fatti e delle prove per stabilire la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato (compito del Tribunale e della Corte d’Appello). Il controllo di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, consiste nel verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LA SPEZIA il 29/04/1965
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che COGNOME Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di condanna del Tribunale di La Spezia in composizione monocratica del 15 gennaio 2019 che aveva riqualificato la originaria contestazione di cui all’art.336 cod. pen. nella ipotesi di cui all’art.612 cod. pen., ha prosciolto l’imputato dal reato come riqualificato perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
-Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’applicabilità dell’istituto ex art. 131 bis cod. pen. ravvisando piuttosto l’assenza di prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio dell’imputato, è generico risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito; oltre che manifestamente infondato, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitando quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro COGNOME, Rv. 253774).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.