Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6466 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 09/05/1973
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si duole della revoca in primo grado dell’ammissione di due testimoni, è aspecifica, ove si consideri che iIn tema di ricorso per cassazione, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all’illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285580 – 01). Tale onere di specificità non può ritenersi assolto nel caso in esame, dove il ricorrente si limita genericamente e apoditticamente la nuova audizione degli operanti di polizia giudiziaria sarebbe stata di “indubbia rilevanza”;
rilevato che le restanti argomentazioni sviluppate con il ricorso si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso;
ritenuto, pertanto, che tali motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.