Inammissibilità del ricorso: l’importanza dei motivi sollevati in Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti non sono stati precedentemente sottoposti al giudice dell’appello. Analizziamo come un vizio procedurale possa precludere l’esame nel merito di una questione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava, in sede di legittimità, il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta di una questione che, se accolta, avrebbe potuto modificare in modo sostanziale l’esecuzione della condanna.
Tuttavia, la difesa presentava questo specifico motivo di lagnanza, definito tecnicamente ‘doglianza’, per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione, senza averlo incluso nell’atto di appello originario.
L’Inammissibilità del Ricorso nella Decisione della Cassazione
La Corte Suprema ha prontamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può esaminare questioni di fatto o motivi di diritto che non siano stati già devoluti e discussi nei precedenti gradi di giudizio.
Sollevare una doglianza per la prima volta in Cassazione equivale a introdurre un tema nuovo, sul quale il giudice d’appello non ha avuto modo di pronunciarsi. Questo viola la gradualità del processo e la funzione stessa della Corte di Cassazione, che è quella di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sulle questioni a loro sottoposte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha rilevato che il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena non era stato devoluto con l’atto di appello. Di conseguenza, tale questione non poteva essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. La memoria difensiva presentata successivamente, pur ribadendo le argomentazioni, non conteneva profili di novità sostanziale idonei a superare questo ostacolo procedurale.
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale), la Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un processo penale: l’importanza strategica della redazione dell’atto di appello. Tutti i motivi di contestazione della sentenza di primo grado devono essere chiaramente e completamente articolati in quella sede. Omettere una doglianza significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farla valere in futuro dinanzi alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea come la negligenza o l’errore strategico in una fase processuale possa avere conseguenze irreversibili, non solo precludendo l’esame della questione, ma portando anche a sanzioni economiche aggiuntive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato – il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena – non era stato presentato nel precedente atto di appello, ma è stato introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
È possibile presentare un nuovo motivo di lagnanza direttamente alla Corte di Cassazione?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, non è possibile dedurre un motivo di lagnanza per la prima volta nel giudizio di legittimità se questo non è stato devoluto con l’atto di appello, poiché la Corte di Cassazione non può esaminare questioni non sottoposte al giudice del grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto la doglianza non era stata devoluta con l’atto di appello, sicché es non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità;
letta la memoria difensiva, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso contiene profili di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.