Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Analizzeremo una decisione che ribadisce due principi fondamentali: l’impossibilità di introdurre nuove questioni in sede di legittimità e il divieto per la Suprema Corte di rivalutare le scelte di merito del giudice precedente, se non manifestamente illogiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’appellante lamentava, essenzialmente, due aspetti della decisione di secondo grado. In primo luogo, contestava la mancata considerazione del presunto integrale risarcimento del danno alla parte offesa, un elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della pena. In secondo luogo, criticava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha dichiarati inammissibili per ragioni procedurali distinte ma ugualmente dirimenti. Questa decisione evidenzia i rigidi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: La questione nuova e la rottura della catena devolutiva
Il ricorrente aveva sollevato la questione del risarcimento del danno per la prima volta dinanzi alla Cassazione. La Corte ha prontamente rilevato che tale doglianza creava una “insanabile frattura della catena devolutiva”. Questo principio procedurale impone che possano essere discusse in Cassazione solo le questioni già sottoposte ai giudici dei gradi precedenti. Introdurre un argomento completamente nuovo equivale a chiedere alla Suprema Corte di giudicare su un punto mai esaminato prima, violando la logica del sistema delle impugnazioni, come sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Il Secondo Motivo: La richiesta di rivalutazione del merito
La seconda censura riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il bilanciamento delle circostanze attenuanti. La Corte ha qualificato questa lamentela come una mera richiesta di “rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di equivalenza”. In altre parole, il ricorrente non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della Corte d’Appello, ma stava semplicemente proponendo una diversa interpretazione dei fatti, sperando in un esito più favorevole. Questo tipo di richiesta è estraneo alle funzioni della Cassazione, che non è un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sull’inammissibilità del ricorso su considerazioni puramente procedurali, senza entrare nel vivo delle questioni sollevate. Per quanto riguarda il primo motivo, è stato sottolineato il carattere perentorio del divieto di introdurre nuove censure in sede di legittimità.
Per il secondo motivo, i giudici hanno ribadito che il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello per giustificare il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti era logico, coerente e sufficientemente argomentato. La motivazione della sentenza impugnata è stata definita “incensurabile”, ossia non attaccabile in sede di legittimità, poiché priva di vizi manifesti o decisivi. La richiesta del ricorrente si risolveva, di fatto, nel tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, precluso in questa sede.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere successo, deve basarsi sulla denuncia di specifici errori di diritto (“errores in iudicando”) o vizi procedurali (“errores in procedendo”), oppure su difetti gravi e palesi della motivazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. L’ordinanza conferma che un ricorso che tenta di introdurre tardivamente nuove questioni o che si limita a sollecitare una rilettura dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché un motivo di ricorso presentato per la prima volta in Cassazione è inammissibile?
È inammissibile perché viola il principio della ‘catena devolutiva’, secondo cui la Corte di Cassazione può esaminare solo le questioni già discusse e decise nei precedenti gradi di giudizio. Introdurre un argomento nuovo interrompe questa catena procedurale.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di un giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito riguardo le attenuanti generiche, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi logici manifesti e decisivi. Una semplice richiesta di rivalutazione degli elementi è considerata inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47451 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47451 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’omessa motivazione in ordine all’intervenuto integrale ristoro dei danni patiti in favore della p.o. (atto poter incidere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di equivalenza, senza l’indicazione ci vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per giustificare il trattamento sanzionatorio contestato;
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore