Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze derivanti dalla proposizione di un gravame non conforme ai canoni procedurali. La vicenda si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, un esito che sottolinea l’importanza di formulare censure appropriate quando ci si rivolge alla Suprema Corte. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti, ma un organo deputato al controllo della corretta applicazione del diritto.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per violazioni del Codice della Strada. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione, ha adito la Corte di Cassazione, sollevando due specifici motivi di doglianza con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale decisione.
Primo Motivo: L’errata Invocazione dell’art. 599-bis c.p.p.
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato infondato perché basato su presupposti errati. Il ricorrente lamentava un vizio procedurale (un error in procedendo), ma la Corte ha accertato che la sentenza impugnata non era stata emessa secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Inoltre, il ricorrente non aveva nemmeno specificato in cosa consistesse concretamente l’errore procedurale, rendendo la censura generica e inefficace.
Secondo Motivo: La Censura sul Merito della Responsabilità
Anche il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. Con esso, il ricorrente tentava di contestare la valutazione della sua responsabilità penale, sostenendo che le sue giustificazioni non fossero state adeguatamente considerate. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione congrua e logica, disattendendo le argomentazioni difensive perché ritenute prive di supporto probatorio. Questo tipo di censura, che attiene alla valutazione dei fatti e delle prove, non è ammesso nel giudizio di legittimità, il cui scopo non è quello di riesaminare il merito della vicenda.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello immune da tali vizi, definendola ‘congruamente e logicamente motivata’. Le censure del ricorrente, pertanto, si traducevano in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in quella sede.
Le Conclusioni e le Conseguenze Economiche
L’esito del processo è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, tale pronuncia comporta automaticamente la condanna del ricorrente a sostenere le spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, non ravvisando alcuna ragione per un eventuale esonero. Questa decisione serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non su mere contestazioni di fatto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati non erano consentiti nel giudizio di legittimità. Essi miravano a una nuova valutazione dei fatti e della responsabilità, un’attività riservata ai giudici di merito, mentre la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione in modo logico e coerente.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è consentito nel giudizio di legittimità?
Significa che la censura riguarda la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, aspetti che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la presenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, co strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata in punto di responsabilità, avendo disatteso le giustificazioni addotte dall’imputato in quanto ritenute prive di support probatorio, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Cons re estensore
Il Presidente