Inammissibilità del ricorso: quando la genericità costa cara
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato con precisione e rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi. Se un appello è formulato in modo vago, il rischio concreto è l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo concetto è stato al centro di una decisione che ha visto un automobilista condannato per una violazione del Codice della Strada vedersi respingere l’appello proprio per questa ragione.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea per un reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada, commesso nell’ottobre del 2020. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto appello presso la Corte d’Appello di Torino.
Tuttavia, la Corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile. Contro questa decisione, l’imputato ha presentato un ulteriore ricorso, questa volta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge da parte dei giudici d’appello nell’aver dichiarato l’inammissibilità.
La Decisione della Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con ordinanza del 14 marzo 2024, ha messo un punto fermo sulla questione, dichiarando a sua volta inammissibile il ricorso presentato dall’imputato. La decisione si fonda su un’unica, ma fondamentale, ragione: la genericità del motivo addotto.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente lamentare genericamente una violazione di legge. È necessario che l’appellante articoli le proprie censure in modo specifico, confrontandosi punto per punto con la motivazione della sentenza che intende contestare. Bisogna indicare con precisione quali parti della decisione si ritengono errate e per quali ragioni di fatto e di diritto. Un’impugnazione che si limita a una critica vaga e generica, senza entrare nel merito delle argomentazioni del giudice precedente, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo del ricorso era ‘del tutto generico’. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello di Torino avesse fornito una ‘articolata motivazione’ per la sua decisione di inammissibilità. A fronte di ciò, il ricorrente non ha opposto alcuna ragione specifica, né di fatto né di diritto, che potesse sostenere la sua richiesta. In pratica, la sua critica è rimasta in superficie, senza scalfire la logica giuridica della sentenza impugnata.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della precedente sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La fase dell’appello non è una mera ripetizione del primo grado di giudizio, ma un controllo critico sulla decisione impugnata. Per questo, è indispensabile che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza. In assenza di tali requisiti, si va incontro a una sicura declaratoria di inammissibilità, con un aggravio di costi e la definitiva chiusura del caso. La lezione è chiara: la precisione e la specificità non sono dettagli formali, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘del tutto generico’ e non forniva alcuna ragione specifica, né di fatto né di diritto, per contestare l’articolata motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato originariamente condannato?
L’imputato era stato condannato in primo grado per un reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 5.7.2023 con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all’art.116 CdS commesso in Venaria Reale il 23 ottobre 2020.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la corte dichiarato inammissibile l’appello, è inammissibile, in quanto, a fronte della articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata, la deduzione è del tutto generica e non fa menzione di alcuna ragione di fatto e di diril:to a sostegno della richiesta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli re stensore GLYPH
Il Presidente