Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro monito sull’importanza della specificità e del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato, condannandolo alle relative conseguenze economiche, a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Percorso Processuale
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 28 aprile 2023. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso per Cassazione al fine di ottenere l’annullamento di tale pronuncia. Il ricorso era volto a contestare la responsabilità penale per il reato di resistenza ascrittogli.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi di impugnazione erano affetti da “estrema genericità”. In pratica, il ricorso non conteneva una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a proporre una versione dei fatti alternativa e una rilettura delle prove (fonti probatorie) diversa da quella operata dai giudici di merito.
Questo approccio è stato considerato inammissibile perché estraneo al cosiddetto “sindacato di legittimità”, che è il compito esclusivo della Cassazione. La Corte non può riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente; il suo ruolo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico, coerente e senza palesi contraddizioni.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda sulla carenza strutturale del ricorso. I giudici hanno evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito un’argomentazione “corretta, puntuale e coerente” con le emergenze processuali acquisite. La ricostruzione dei fatti e l’attribuzione di responsabilità erano basate su un’analisi logica delle prove, senza incorrere in “manifeste incongruenze logiche”.
Il ricorrente, invece di individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata, ha tentato di contrapporre la propria valutazione a quella, ben argomentata, dei giudici di merito. Tale operazione non è consentita in sede di Cassazione. La Corte ha quindi ribadito che per contestare una ricostruzione fattuale, il ricorrente deve individuare precisi “travisamenti delle emergenze processuali”, ovvero dimostrare che il giudice ha basato la sua decisione su prove inesistenti o ne ha ignorato l’esistenza di decisive, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Come diretta conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da esempio pratico: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza e non un generico tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è formulato in termini di estrema genericità, se non si confronta in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e se propone una rilettura delle fonti probatorie non consentita, poiché tale attività è estranea al sindacato di legittimità della Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, stabilita in questo caso in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Che tipo di controllo effettua la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti come un terzo grado di giudizio, ma svolge un sindacato di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi evidenti, senza entrare nel merito della valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VASTO il DATA_NASCITA.
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità e senza confronto effettivo con la motivazione resa in appello contrasta la responsabilità dell’imput per la resistenza allo stesso ascritta muovendo da una alternativa e non consentita rilettura de fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazio specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che di cont con argomentazione corretta, puntuale e coerente alle emergenze acquisite, lette senza incorrere in manifeste incongruenze logiche ha riscontrato i tratti costitutivi del reato conte rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in data 19 gennaio 2024.