Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sul tema dell’inammissibilità del ricorso nel processo penale. Quando un’impugnazione si limita a riproporre questioni già decise, senza sollevare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza contestata, il suo destino è segnato. Vediamo insieme perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, tramite i suoi legali, aveva impugnato la decisione di secondo grado, sollevando diverse questioni. In particolare, la difesa chiedeva una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, contestava il giudizio di responsabilità penale e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una pena più mite.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 22 marzo 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa idoneità dell’atto di impugnazione a provocare un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero generici e semplici riproduzioni di doglianze già esaminate e respinte, con argomentazioni corrette, dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha spiegato chiaramente le ragioni della sua decisione, analizzando punto per punto i motivi del ricorso.
1. Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria: La Corte ha evidenziato come la richiesta fosse stata già correttamente rigettata in appello, senza che il ricorrente fornisse nuovi e specifici argomenti per contestare tale diniego.
2. Giudizio di responsabilità: Anche su questo punto, il ricorso si limitava a riproporre una visione dei fatti alternativa, senza però individuare vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito.
3. Diniego delle attenuanti generiche: La Cassazione ha confermato la validità della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva negato le attenuanti basandosi su elementi concreti come la gravità della condotta e le minacce rivolte agli operanti. Il ricorso non ha saputo contrapporre una critica specifica a questa valutazione.
In sintesi, l’impugnazione è apparsa come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità. Il ricorso per Cassazione deve infatti denunciare errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, non presentare una ricostruzione alternativa.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso è la sanzione per chi abusa dello strumento dell’impugnazione, presentandolo senza reali motivi di critica alla sentenza. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche. Il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, è giustificata dal fatto che chi propone un ricorso inammissibile agisce con colpa, intasando inutilmente il sistema giudiziario. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa decisione è un monito a formulare impugnazioni ponderate, specifiche e fondate su vizi concreti della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riprodurre censure già state adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Su quali punti si basava il ricorso ritenuto generico?
Il ricorso si basava su tre punti principali: la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la contestazione del giudizio di responsabilità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, tutti ritenuti dalla Corte riproposizioni di questioni già decise.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il par. 3.1 quanto al rigetto della richies rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il par. 3.2 quanto al giudizio di responsabilità e 3.3 quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul rilievo preminent attribuito alla gravità della condotta ed alle minacce rivolte agli operanti);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024